Cartella di pagamento notificata via pec in formato pdf: conseguenze

Cartella di pagamento notificata via pec in formato pdf: conseguenze

E’ valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec (posta elettronica certificata) con allegato il documento in formato pdf anziché in formato .p7m.

Lunedi 16 Gennaio 2023

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 801, pubblicata il 12 gennaio 2023.

IL CASO: Una società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso alcune cartelle esattoriali per imposte dirette, IVA e imposta di registro, che veniva parzialmente accolto.

Il successivo appello proposto dall’originaria ricorrente veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale la quale, fra l’altro, riteneva l’inesistenza della notifica relativa a due delle cartelle di pagamento impugnate che era stata eseguita a mezzo pec avendo utilizzato il formato PDF e non quello P7M ovvero la nullità, stante, comunque, la mancanza della ricevuta di accettazione della pec e, quindi, la prova dell'avvenuta notificazione.

Pertanto, l’agente della riscossione investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo, fra i motivi:

1. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 21, d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), avendo la Commissione Tributaria Regionale ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec per essere stato utilizzato il formato pdf e non il formato .p7m;

2. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 26, secondo comma, dPR 602/1973, 1, lett. f), dPR 68/2005, 1, lett. 1-ter, 23 d.lgs. 82/2005, avendo la Commissione Tributaria Regionale, relativamente alla stessa cartella di pagamento, ritenuto l’inesistenza della notifica perché non noto il formato elettronico dell'atto notificato.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso fondati e nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale di provenienza, in diversa composizione, per un nuovo esame, ha ribadito il principio secondo cui «In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia –, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".

Gli Ermellini, nel decidere la controversia, hanno osservato che:

1) il suddetto principio di equivalenza, si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale;

2) il suddetto principio, formulato in materia processuale si può estendere anche alla notifica della cartella di pagamento;

3) come affermato in altri arresti giurisprudenziali:

a) «In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso» (Sez. 5- , Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019);

b) «La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.» (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019).

Relativamente alla prova della notifica di un atto eseguito a mezzo pec, gli Ermellini, hanno ricordato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, ai fini dell’accertamento dell’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati è sufficiente il deposito della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, salvo prova contraria da parte del soggetto che solleva la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 801 2023

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