Con l'ordinanza n. 36841 del 15 dicembre 2022 la Corte di Cassazione, nel confermare un orientamento consolidato, ribadisce il principio per cui il decesso non immediato della vittima di un sinistro determina il sorgere di due voci di danno che vanno tenute distinte e liquidate con criteri diversi.
Martedi 17 Gennaio 2023 |
Il caso: La Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma di sentenza del locale Tribunale, condannava la società Beta S.p.A. al pagamento in favore degli eredi di Caio dipendente come operaio presso lo stabilimento della stessa, deceduto per mesotelioma pleurico diagnosticatogli all'inizio del 2005 e riconosciuto dall'INAIL come malattia professionale, della somma complessiva di Euro 79.213,44 a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis (in luogo della somma complessiva di Euro 634.299,05 liquidata a tale titolo dal Tribunale) e confermava la condanna della societa' al pagamento delle rispettive somme di Euro 200.000 in favore della vedova e di Euro 163.990 ciascuno in favore dei tre figli a titolo di risarcimento del danno iure proprio.
Gli eredi di Caio propongono ricorso per Cassazione, denunciando, come secondo motivo, violazione o falsa applicazione dell'articolo 1226 c.c., in relazione all'articolo 2059 c.c., violazione del principio di integralita' ed adeguatezza del risarcimento del danno non patrimoniale.
Per la Suprema Corte la doglianza è fondata: sul punto si ribadiscono i seguenti principi:
a) il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, e' configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioe' di danno biologico da invalidita' temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
b) nello specifico, in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidita' temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), puo' sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale);
c) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi:
1) per il danno biologico da invalidita' temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione puo' ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidita' temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrita' fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", da' luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilita' temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno e' massimo nella sua intensita' ed entita', tanto che la lesione alla salute non e' suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
2) il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessita' di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorche' sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalita' e di equita' adeguati alla sua particolare rilevanza ed entita', e all'enormita' del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza; ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilita', ma per la sua quantificazione;
d) la sentenza impugnata risulta in contrasto con i principi di diritto su enunciati perche' non considera la duplice componente fenomenologica del danno sottoposto al presente giudizio, avuto riguardo sia agli effetti che la lesione del diritto della salute ha comportato nella dimensione dinamico-relazionale del soggetto danneggiato, sia alle conseguenze subite dallo stesso nella sua sfera interiore, sub specie di sofferenza di paura, di angoscia, di disperazione, anche in considerazione del prevedibile esito letale.
Decisione: Cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, che dovra' procedere a rinnovata liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis.
Cassazione civile ordinanza n.36841 2022