Assemblee societarie e coronavirus: modifiche e snellimento procedurale previste dal decreto c.d. Cura Italia.

Assemblee societarie e coronavirus: modifiche e snellimento procedurale previste dal decreto c.d. Cura Italia.
Lunedi 30 Marzo 2020

Il particolare momento storico ha creato numerosi problemi al nostro sistema socio economico congelando vite lavorative e sociali.

Le misure attuate per contenere la pandemia hanno costretto al fermo lavorativo molte realtà, industriali, commerciali, artigianali, professionali con grave danno  e pregiudizio economico nel breve e medio termine.

Il D.L. n.18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid - 19”( c.d. Cura Italia) ha avviato un piano di riprogrammazione ad ampio raggio capace di offrire spunti iniziali per il mantenimento in attività delle imprese ovvero la loro riorganizzazione in modo tale da garantire, laddove possibile,  la continuità lavorativa o la sua ripresa.

Investire sull’ambiente lavorativo e sul futuro aziendale  è possibile ma, data la situazione attuale, è necessario modificare e rettificare i piani aziendali previsti prima della crisi Coronavirus.

La pandemia ha modificato tutto, modalità lavorative, forza lavoro, rapporti commerciali, trasporti, contrattazione e commercio internazionale, tuttavia questo deve essere anche il nuovo punto di partenza su cui ricostruire e rimodulare l’attività con programmazione ed obiettivi diversi rispetto quelli dati prima di gennaio 2020.

Le prime misure adottate dal Governo non possono garantire immediata ripresa ma possono segnare un nuovo inizio. Ne serviranno altre, più incisive e capaci di concedere ampio respiro alle imprese tuttavia il primo  passo è stato fatto.

Il decreto c.d. Cura Italia, sviluppato in cinque titoli, abbraccia gran parte delle professionalità e famiglie italiane e nello specifico:

- Titolo I: Misure a potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale;

- Titolo II: Misure a sostegno del lavoro -  Capo I - Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale; - Capo II - Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.

- Titolo III : Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;

- Titolo IV : Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;

- Titolo V :Ulteriori disposizioni - Capo I - Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del CIV - 13;

Quanto agli interventi per la messa in attività e/o continuità delle realtà societarie e d’impresa, essi sono sviluppati in diverse aree operative, dalle agevolazioni fiscali, alle misure di sostegno finanziario, incentivi per i lavoratori, misure per  il credito all’esportazione, misure per l’internazionalizzazione, norme per lo svolgimento delle assemblee societarie.

Proprio in ragione a questo ultimo punto, è fatto acclarato che l’impossibilità e/o difficoltà di procedere a convocazione, partecipazione e decisioni assembleari può limitare fortemente l’operatività societaria.

Ciò tuttavia non rappresenta più un limite posto che l’art. 106 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 disciplina le modalità per lo svolgimento delle assemblee societarie in periodo di Coronavirus, laddove occorra in deroga alla disciplina codicistica.

L’art. 106 nello specifico:

a) dilata i tempi per la convocazione dell’assemblea ordinaria oltre che per l’approvazione del bilancio d’esercizio e derogando agli art. 2364, co.2 e 2478 bis c.c. i termini variano pertanto da 120 a 180 giorni.

b) disciplina la modalità di svolgimento e partecipazione alle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie.

Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici, anche derogando alle disposizioni statutarie, possono disporre votazione  ed intervento in assemblea attraverso l’uso di mezzi di telecomunicazione e di tale modalità operativa dovrà esserne data nota con l’avviso di convocazione dell’assemblea.

Questa procedura garantisce la funzionalità dell’assemblea data la non necessaria compresenza, nello stesso luogo, non solo dei partecipanti ma anche del presidente, del segretario e del notaio.

Sarà invece indispensabile che le modalità di comunicazione garantiscano l’ identificazione dei partecipanti,  la loro effettiva partecipazione  oltre che l’esercizio del diritto di voto.

Ecco pertanto che la norma richiama espressamente l’uso dei mezzi di video comunicazione a distanza, posta elettronica, pec, servizio postale.

Non vi sarà pertanto giustificazione alcuna per le società che, lamentando l’impossibilità di indire e partecipare ad assemblee, blocchino o ritardino l’adempimento delle attività deputate a tale organo societario con pregiudizio di attività, impegni economici e funzionali.

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