Coronavirus e reddito di ultima istanza: indennità di 600 euro agli avvocati

Coronavirus e reddito di ultima istanza: indennità di 600 euro agli avvocati
Lunedi 30 Marzo 2020

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, ha firmato il decreto, in fase di pubblicazione, con cui dare esecuzione all'art. 44 comma del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

In virtù di tale disposizione, nel decreto viene riconosciuta la necessità di garantire un beneficio, di importo pari a quello, fissato in 600 euro, previsto dal Titolo II del decreto legge n. 18 del 2020 per i lavoratori appartenenti ad altre categorie, per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché dei liberi professionisti obbligatoriamente iscritti alle gestioni amministrate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria i quali, sempre in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso il proprio rapporto di lavoro ovvero la propria attività autonoma o libero-professionale.

A) Soggetti che possono beneficiare dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo:

1) i lavoratori che hanno percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, conv dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

2) i lavoratori che hanno percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione..ut supra... compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

N.B.:L’indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

B) Modalità di attribuzione dell'indennità.

  • Le domande sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato ai sensi dell’articolo 4;

  • All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

  • Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 o presentate dopo il 30 aprile 2020.

Allegato:

Decreto-bozza

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