Il Direttore Generale dell’INPS, il 24 marzo 2020 ha emanato la circolare n. 44, per fornire prime istruzioni alle nuove disposizioni del decreto “Cura Italia”.
Prime istruzioni perché con successivo messaggio sarà resa nota la tempistica di rilascio della procedura per l’acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite dei commercialisti e gli enti di patronato.
La circolare riguarda più punti del suddetto decreto, qui di seguito ci soffermiamo su quanto previsto dall’art. 23 del suddetto decreto, per il bonus servizi baby-sitting.
Per le famiglie è prevista una nuova forma di congedo parentale, pagato nella misura del 50% dello stipendio, a partire dal 5 marzo 2020 e fruibile fin tanto che durerà il periodo di sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 25 del decreto Cura Italia).
Può essere utilizzato, alternativamente, da entrambi i genitori per un periodo di 15 giorni complessivi, per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi della Legge n. 104, anche se ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo innanzi indicato.
Il bonus spetta per un importo fino a 1.000 euro, per i lavoratori dipendenti pubblici impegnati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il bonus baby-sitting viene erogato mediante il Libretto Famiglia e lo si può utilizzare per pagare i servizi resi dal lavoratore. A tal proposito la circolare ricorda di compilare correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni, e l’esatta compilazione dell’IBAN.
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).
Più in generale va ricordato che il libretto di famiglia è già attivo dal 2017 e nasce per l’utilizzo di vari servizi a carattere occasionale. Lo si può utilizzare, infatti, anche per lavori di giardinaggio, di pulizia, di manutenzioni, per assistenza domiciliare di badanti per anziani, di malati, disabili, insegnamento privato ecc.
La circolare precisa che le istruzioni contabili, relative ai pagamenti delle prestazioni, saranno rese disponibili con un successivo messaggio.
Prima della richiamata circolare n. 44, l’INPS, con precedente messaggio del 20 marzo 2020 n. 1281, ha chiarito che possono beneficiare dei voucher baby-sitting, i lavoratori dipendenti del settore privato e precisamente:
➣ i lavoratori iscritti alla Gestione separata;
➣ i lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
➣ i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).
Possono beneficiarne, inoltre, come detto innanzi, i lavoratori dipendenti del settore pubblico:
➣ i medici;
➣ gli infermieri;
➣ i tecnici di laboratorio biomedico;
➣ i tecnici di radiologia medica;
➣ gli operatori sociosanitari
➣ il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 25. c. 3 del decreto).
Per quest’ultimi lavoratori, dipendenti pubblici, l’importo complessivo spettante, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.
Il bonus erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia, e comprende le prestazioni lavorative rese a decorrere dal 5 marzo e per il periodo di sospensione delle attività didattiche.
Il bonus per servizi di baby-sitting non è utilizzabile quando l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito e anche quando è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.
Invece è cumulabile e, quindi, non è alternativo con i giorni di permesso retribuito per legge 104, così come allungati dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile). È cumulabile anche per servizi di baby-sitting, con il prolungamento del congedo parentale, per figli con disabilità grave.
La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata avvalendosi della modulistica ufficiale che l’INPS metterà a disposizione nella prima settimana di aprile (le previsioni sono per il 1° aprile). Bisognerà attendere ancora qualche giorno.
Per attivare il Libretto di Famiglia, e utilizzare il bonus per i servizi baby-sitting, bisognerà registrarsi nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali e cliccare su Libretto di Famiglia.
Si ricorda che per usufruire del Libretto di Famiglia devono registrarsi, nell’apposita sezione, sia il richiedente il bonus che il prestatore del servizio.
Le procedure di registrazione possono essere svolte dai commercialisti, intermediari autorizzati e dagli gli enti di patronato, che possono operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante.
Si ricorda, inoltre, che è possibile avere informazione e assistenza contattando i numeri del Contact center dell’INPS.
Per approfondimenti consultare la circolare n. 44 del 24 marzo 2020.
dottore commercialista