1. Sospensione ratei mutuo.
La possibilità di sospendere il pagamento dei ratei di mutuo – oltre alle ordinarie possibilità previste dalle norme del codice civile in ordine alla possibilità delle parti di raggiungere un diverso assetto contrattuale rispetto a quello in essere – è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 2 della Legge n. 244 del 2007, il quale, ai commi 475 e seguenti e fino al comma 480, ha previsto la istituzione di un Fondo per i soggetti, lavoratori dipendenti, che versando in condizioni economiche sfavorevoli non possono far fronte al pagamento dei ratei del mutuo erogato per l’acquisto della prima casa.
Il comma 480 sopra citato prevedeva che le norme venissero attuate a mezzo di regolamento con un Decreto Ministeriale: in effetti con D.M. Economia e Finanze del 21.6.2010 n. 132 è stata data attuazione fissando le regole per l’accesso al fondo.
Con l’art. 3 della Legge n. 92 del 2012 i commi della Legge n. 244 del 2007 aventi ad oggetto il Fondo e la possibilità di sospensione dei ratei di mutuo è stata modificata. Conseguentemente è stato anche modificato il D.M. n. 132 sopra indicato a mezzo del D.M. Economia e Finanze n. 37 del 22.3.2012
Da ultimo con l’art. 26 del Decreto Legge n. 9 del 2020 è stata introdotta una prima misura di allargamento dei requisisti per l’accesso al Fondo e con l’art. 54 del Decreto Legge n. 18 del 2020 (pubblicato per dare una prima risposta alla incipiente crisi economica determinata dalle disposizioni relative alla pressocchè totale paralisi e/o sospensione delle attività economiche per il contrasto alla diffusione di una epidemia) è stata estesa anche ai lavoratori autonomi la possibilità di sospensione dei ratei di mutuo e l’accesso al fondo previsto dalla Legge n. 244 del 2007. Il medesimo art. 54 prevede che con Decreto Ministeriale non avente natura di regolamento si disciplinino le modalità di accesso al Fondo per i soggetti indicati dalle norme dettate per l’emergenza epidemiologica.
Ma, ed è questo l’oggetto della domanda, quali sono i requisiti per poter usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 244 del 2007 così come modificata dalla Legge n. 92 del 2012, così come attuata dai Decreti Ministeriali sopra indicati?
Innanzitutto le norme prevedono che vi sia uno stato di crisi economica del soggetto che richiede l’applicazione del beneficio, che non vi siano procedure esecutive in corso (in poche parole che il mutuo sia stato pagato fino alla data della richiesta), che il mutuo riguardi l’acquisto della prima casa, che il mutuo non superi la soglia dei 250.000,00 Euro e che – infine – l’ISEE non superi la soglia dei 30.000,00 Euro (cfr. art. 2, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 132 del 2010).
Sulla legittimità delle norme in questione ci sia consentito sollevare qualche dubbio atteso che nella Legge istitutiva del Fondo, ovvero nelle modificazioni apportate nel 2012 non sono previste limitazioni reddituali, ovvero limiti al valore del mutuo.
In ogni caso questi sono i requisiti per un tempo ordinario.
Allo stato attuale – così come dichiarato dalle medesime norme del Decreto Legge n. 18 del 2020 – si è in presenza di una situazione del tutto eccezionale, imprevista ed imprevedibile nella sua durata: questa premessa deve costituire il canone di interpretazione delle norme stesse, che debbono essere lette in virtù del superiore principio di solidarietà sociale che le hanno ispirate.
Quindi, in deroga alla ordinaria disciplina prevista per un tempo normale, lo stesso Decreto Legge n. 18 del 2020 prevede che il soggetto che richiede l’applicazione del beneficio non sia più esclusivamente un lavoratore dipendente, ma anche un libero professionista ovvero un lavoratore autonomo.
Questi soggetti possono attestare – mediante autocertificazione – la sussistenza del requisito dello stato di crisi economica determinatasi a seguito della applicazione delle norme sulla prevenzione della epidemia e che i medesimi soggetti siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione ISEE e – quindi – anche dal limite dei 30.000,00 Euro attestato dalla dichiarazione ISEE.
Resta da verificare se debba – per la sola situazione emergenziale e per i tempi previsti dal Decreto Legge n. 18 del 2020 (nove mesi decorrenti dalla entrata in vigore del Decreto stesso) – continuare a sussistere il requisito del limite dei 250.000,00 Euro del valore del mutuo per l’accesso ai benefici previsti.
La risposta non può – alla luce delle norme di cui al Decreto Legge n. 18 del 2020 e dei principi ai quali le stesse sono ispirate – che essere negativa.
Innanzitutto, come già rilevato, le norme sono eccezionali e derogano esplicitamente alla norma ordinaria (cfr. l’art. 54 del Decreto Legge n. 18 del 2020) il quale testualmente recita “Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’art. 2 commi da 475 a 480 delle legge 244/2007 …..”.
La natura eccezionale delle disposizioni è ulteriormente sottolineata dal fatto che per i soggetti che in via eccezionale chiedano l’applicazione dei benefici previsti dalla Legge n. 244 del 2007, vengano dettate specifiche norme di attuazione mediante un Decreto Ministeriale non avente natura regolamentare e come tale avente natura derogatrice ed eccezionale rispetto alle norme ordinarie che prevedono limiti all’accesso ai benefici.
Da ultimo, il principio di solidarietà sociale che ispira l’emanazione stessa delle norme del Decreto Legge n. 18 del 2020, deve essere il faro per l’interpretazione delle norme stesse che debbono tendere ad allargare – nella misura massima possibile – la platea dei soggetti beneficiari così come dimostra la “disapplicazione” della norma ordinaria sulla presentazione della dichiarazione ISEE.
Si deve inoltre rilevare che la crisi economica (crisi che il Decreto Legge n. 18 del 2020 intende combattere) investe tutti i soggetti della società italiana senza alcuna distinzione di censo.
Il fatto che sia stato erogato un mutuo di oltre 250.000,00 Euro vuol dire che sussistevano le condizioni economiche per l’erogazione, condizioni oggi totalmente stravolte dagli eventi di natura sanitaria che hanno imposto la pressocchè totale paralisi di ogni attività economica, anche e soprattutto per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti.
Ritenere sussistente il limite dei 250.000,00 Euro per l’accesso ai benefici della Legge n. 244 del 2007 per i soggetti le cui situazioni economiche rientrano tra quelle “paralizzate” dalla emergenza epidemiologica contrasta con il motivo fondante della stessa introduzione delle norme di cui al Decreto Legge n. 18 del 2020.
Il tutto a non voler considerare che – date le norme di cui ad altro capo del Decreto Legge n. 18 del 2020 – i lavoratori dipendenti (soggetti ai quali le norme ordinarie sono dirette) sono tutelati dalla sospensione dei licenziamenti individuali disposta dal Decreto Legge n. 18, mentre – ferme le norme di carattere tributario e fiscale – il lavoratori autonomi che vedono la evidente paralisi della loro attività, possono essere tutelati solo attraverso strumenti indiretti di solidarietà sociale, quali quello in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che il limite dei 250.000,00 Euro di valore del mutuo non pare possa essere ritenuto sussistenze per i soggetti lavoratori autonomi che – a norma dell’art. 54 del Decreto Legge n. 18 del 2020 – hanno ricevuto la facoltà di avvalersi dei benefici previsti dalla Legge n. 244 del 2007.
2. Sospensione pagamenti fiscali.
L’artt. 67 del Decreto Legge n. 18 del 2020 prevede la sospensione a far data dall’8.3.2020 e fino al 31.5.2020, di tutte le attività degli Enti Impositori, ivi comprese quelle di riscossione e contenzioso.
Il successivo art. 68 del medesimo Decreto Legge n. 18 del 2020 prevede la sospensione di tutti i termini dei versamenti (aventi natura tributaria e non tributaria) affidati alla riscossione mediante cartelle esattoriali.
Per quanto possa interessare è prevista la sospensione dei termini anche per i versamenti relativi alle procedure della c.d. “rottamazione”.
Nulla sembra essere stato disposto per quanto attiene ai pagamenti derivanti dai c.d. “avvisi bonari” previsti dall’art. 6, comma 5, della Legge 27.7.2000 n. 212.
In effetti dalla lettura delle norme del Decreto Legge n. 18 del 2020 non sembra che coloro i quali abbiano ricevuto un avviso bonario e paghino le somme ivi indicate – anche mediante rateazione – possano beneficiare della sospensione atteso che le norme nulla dispongono in via diretta e puntuale per siffatti soggetti.
Tuttavia, alla luce dei principi generali posti a fondamento delle norme del Decreto Legge n. 18 del 2020 e di quelli indicati dalle norme ordinarie così come specificati anche dalla giurisprudenza si può ragionevolmente affermare che la sospensione dei pagamenti debba valere anche per i soggetti che stiano pagando in via rateale le somme indicate dagli “avvisi bonari”.
Le norme sulla sospensione dei pagamenti e della attività della Agenzia delle Entrate di cui al Decreto Legge n. 18 del 2020, trovano il loro fondamento nel dichiarato intento di fornire un immediato aiuto ai privati consentendogli di poter usare per l’emergenza sanitaria in atto le liquidità che dovrebbero essere versate all’erario, atteso che in virtù delle precedenti norme per il contrasto alla epidemia in atto, la quasi totalità delle attività economiche è di fatto sospesa, così come risulta sospesa qualsiasi attività della Agenzia delle Entrate in virtù dell’art. 67 del Decreto Legge n. 18 del 2020.
In ogni caso, senza volersi soffermare sull’annoso problema della natura dell’avviso bonario e del suo contenuto si deve rilevare che esso, in linea generale, costituisce – a norma del richiamato art. 6, comma 5, della Legge n. 212 del 2000 - atto necessario per la validità della futura azione di iscrizione a ruolo delle somme dovute e della successiva emissione e notifica delle cartelle esattoriali.
In base a questa considerazione, che nasce dalla semplice lettura della norma di Legge (cfr. il citato art. 6, comma 5, Legge 212/2000), la Corte di Cassazione ha potuto stabilire che gli avvisi bonari “pur non rientrando nel novero degli atti elencati dall’art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito da essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria …” (Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., Ord. 19.2.2016 n. 3315).
Orbene, se l’avviso è – per volontà della Legge che lo ha istituito (art. 6, comma 5, Legge 212/2000) – un atto necessario alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed esplicita le ragioni di fatto e giuridiche della pretesa tributaria così come sostenuto dalla Corte di Cassazione, ne deriva che le somme per le quali si è ricevuto l’avviso bonario e per le quali si sia iniziato il pagamento (anche rateale) all’erario rientrino, senza alcun dubbio, nelle entrate tributarie, almeno per la maggior parte di esse.
Quindi, lo scopo dell’avviso bonario è – in buona sostanza – quello di evitare all’erario un inutile e defatigante contenzioso (ovvero una azione esecutiva) premiando il contribuente mediante una sostanziosa diminuzione delle sanzioni irrogabili per il mancato o tardivo pagamento, ovvero per ovviare ad altre mancanza delle dichiarazioni fiscali.
Spetta al contribuente – anche mediante un semplice comportamento quale è quello del versamento in una unica soluzione ovvero mediante il pagamento rateale – aderire all’avviso, dando vita così, ed in maniera concreta, alla pretesa tributaria.
Ciò risponde meglio al modello di amministrazione partecipata e collaborativa i cui principi generali sono riassunti sia nella Legge n. 241 del 1990, sia, per quanto di interesse, nella Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente).
In definitiva, le somme indicate negli avvisi bonari rappresentano (almeno per la stragrande maggioranza) entrate tributarie e come tali assoggettate alla sospensione dei pagamenti prevista dall’art. 68 del Decreto Legge n. 18 del 2020 anche se non “cristallizzate” (per usare il termine della Corte di Cassazione) in una cartella di pagamento.
Del resto, fermo il carattere di urgenza ed eccezionalità delle norme del Decreto Legge n. 18 del 2020, sarebbe quanto mai strano e dissonante disporre la sospensione dei pagamenti per i soggetti che hanno costretto l’erario alla iscrizione a ruolo delle somme dovute ed alla notificazione delle cartelle ovvero alla proposizione di azioni esecutive, per poi “approfittare” delle norme sulla c.d. “rottamazione” e non includere quei soggetti che hanno – su semplice avviso bonario – iniziato il pagamento di quanto dovuto senza ulteriori spese a carico dell’erario.
Da notare, infine, che le disposizioni di sospensione di cui all’art. 68 del Decreto Legge n. 18 del 2020 attengono a tutti i pagamenti, anche non tributari, dovuti in virtù di cartelle di pagamento.
In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni si ritiene che anche i pagamenti rateali derivanti dall’adesione agli avvisi bonari siano soggetti alla sospensione prevista dall’art. 68 del Decreto Legge n. 18 del 2020.