Lavoro: licenziamenti in periodo di coronavirus

Avv.Fabrizio Bisconti.
Lavoro: licenziamenti in periodo di coronavirus

L'articolo affronta l'analisi del D.L. 18/2020 in tema di licenziamenti sia collettivi che individuali, a seguito dell'emergenza sanitaria in corso.

Giovedi 23 Aprile 2020

Il recente D.L. 18/2020 “Cura Italia”, quale misura di salvaguardia dei posti di lavoro, ha previsto ai sensi dell’art. 46, il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto medesimo, quindi dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, e sospese tutte quelle procedure di licenziamento avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Tale sospensione, sempre ai sensi dell’art. 46 del D.L. succitato, riguarda sia i licenziamenti collettivi previsti dalla L. n. 223/1991, che i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della L. n. 604/1966.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda i licenziamenti collettivi, il divieto ha effetto sia con riferimento alle imprese che al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria non sono in grado di assicurare la ripresa piena dell’attività ai propri dipendenti e non hanno la possibilità di ricorrere a misure alternative, sia per quelle imprese che, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia.

Tale divieto di licenziamento incombe su ogni attività a prescindere dal numero di lavoratori assunti.

Il licenziamento individuale è invece precluso per ragioni riguardanti l’attività produttiva non potendosi pertanto licenziare per motivi legati alla chiusura di un reparto, per ragioni economiche, o per motivi inerenti, appunto, l’attuale emergenza sanitaria da COVID-19. Potranno invece essere intrapresi senza preclusione alcuna quei licenziamenti comminati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Alla luce di quanto suesposto, pur comprendendosi il grave momento di stallo dell’economia legato all’attuale emergenza sanitaria, con conseguente impossibilità per talune piccole imprese di far fronte ai costi riguardanti il personale, riteniamo che, ancora una volta, l’intervento del Governo sia stato una sorta di “brodino caldo” teso a garantire, sostanzialmente, lo stipendio a quei dipendenti assunti presso quelle attività che più di tutte risentiranno dell’attuale crisi, fino al 16 maggio 2020 ben potendo in seguito i datori di lavoro procedere di nuovo ai licenziamenti senza preclusioni di sorta ed anzi avendo dalla loro delle motivazioni in più nascenti dall’attuale emergenza sanitaria.

Ci saranno quindi persone costrette a reinventarsi un reddito in un periodo in cui, se tutto andrà bene e non ci saranno ulteriori provvedimenti tesi a prorogare ulteriormente le riaperture delle attività (intendiamoci che ben vengano se l’emergenza non sarà ancora del tutto debellata), difficilmente riusciranno a reperirsi opportunità lavorative, alla luce del grave quadro di crisi che si sta, obtorto collo, delineando.

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.046 secondi