Riportiamo di seguito il comma 3 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che elenca i casi in cui non si applica la sospensione straordinaria dei termini nel processo civile, penale, tributario e militare disposta dal comma 2 del citato decreto.
Mercoledi 25 Marzo 2020 |
Comma 3 - Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 NON operano nei seguenti casi:
Ambito civile (lett. A)
Ambito penale (lett. B e C)