Sospensione straordinaria Covid 19 e atto di precetto: la relazione della Cassazione

Sospensione straordinaria Covid 19 e atto di precetto: la relazione della Cassazione
Sabato 18 Aprile 2020

Com'è noto, l'art. l’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 ha disposto che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».

Il successivo art. 36 comma del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 ha ulteriormente prorogato il termine del 15 aprile all'11 maggio 2020.

Da più parti si sono sollevati dei dubbi circa l' applicabilità della suddetta sospensione per emergenza coronavirus ad alcuni atti non propriamente “processuali”, in quanto atti di parte, come l'atto di precetto.

Al riguardo, si segnala la Relazione n. 28 su novità normativa della Corte Suprema di Cassazione del 1 aprile 2020, che al punto 2.2, laddove affronta l'analisi dell'art. 83 comma 2 del d.l. n. 18/2020, testualmente precisa che: “La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione)”....

e continua: “viene così espressamente confermato l’orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso”.

La precisazione della Cassazione quindi sembra aver dissipato i dubbi in merito alla applicabilità della sospensione straordinaria Covid-19 anche al termine di efficacia del precetto ex art. 481 cpc

Allegato:

Relazione Corte di Cassazione

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