Gli obblighi di cautela del conducente che esegue una svolta a sinistra

A cura della Redazione.
Gli obblighi di cautela del conducente che esegue una svolta a sinistra

Il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione.

Lunedi 3 Novembre 2025

Così ha statuito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 33638 del 10 ottobre 2025.

Il caso: la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti con la quale Tizio è stato condannato alla pena finale di anni 1 di reclusione per il reato di cui all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen., per aver colposamente causato la morte di Caio, con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Fatto: Tizio, alla guida della sua autovettura, percorrendo la vai X senza arrestarsi e senza dare la precedenza ai veicoli che provenivano nel senso opposto di marcia, effettuava una manovra di svolta a sinistra in un tratto in cui era vietata, per la presenza di una striscia continua; a causa di tale manovra impattava con la moto condotta da Caio, nella corsia percorsa da quest’ultimo, il quale, per effetto dell’urto, perdeva la vita.

Tizio ricorre in Cassazione, lamentando, per quel che qui interessa, la erronea applicazione della legge penale sostanziale, in relazione all’art. 40 cod. pen. (pp. 13 - 16 ricorso): i giudici di merito non avrebbero tenuto in considerazione l'imprevedibilità dell'evento e più in generale l'abnormità del comportamento imprudente di Caio (tale da interrompere il nesso di causa), comportamento consistito nel percorrere un tratto urbano alla velocità di circa 130 km/h, significativamente superiore al limite vigente, pari a 50km/h.

Per la Cassazione il ricorso è inammissibile, non condividendo le motivazioni addotte dal ricorrente, in quanto:

a) l’addebito per colpa si fonda (non sulla conoscenza ma) sulla prevedibilità della situazione rischiosa, da effettuarsi con valutazione compiuta ex ante; l'accertamento della prevedibilità dell'evento, a sua volta, va compiuto in relazione alla possibilità che un evento dannoso possa verificarsi, e non secondo i diversi e più rigorosi criteri che attengono a distinti profili dell’addebito colposo, quali ad esempio l'accertamento della causalità;

b) il conducente di un veicolo, nello svoltare su altra carreggiata, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere dalla direzione opposta e porvi rimedio, atteso che l'eventuale impatto tra i mezzi rientra nella normale prevedibilità, la quale va valutata in concreto;

c) la Corte di appello, sul punto, ha quindi correttamente affermato che la condotta imprudente tenuta dal motociclista non vale ad elidere la responsabilità dell'imputato interrompendo il nesso di causa: costui, infatti, non poteva fare affidamento sulla correttezza dell'altrui condotta di guida giacché ben avrebbe dovuto e potuto prevedere la manovra azzardata che il motociclista stava eseguendo; il fatto che il motociclista viaggiasse ad una velocità nettamente superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato dall'incidente non costituisce, pertanto, una evenienza imprevedibile ed eccezionale: l'obbligo derivante dagli artt. 145 e 154 cod. strada deve infatti essere inteso proprio nel senso che il conducente deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui;

d) in definitiva, il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione;

e) nel caso di specie, Tizio, in aperta violazione di tali principi, invece, profila una vera e propria inversione degli obblighi di cautela gravanti sul conducente del mezzo che si immette nel flusso opposto della circolazione, come se la (solo dedotta) lontananza della moto lo autorizzasse nel proseguire nella manovra, senza mai preoccuparsi degli altri veicoli.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 33638 2025

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