Negato il provvedimento cautelare per l’affidamento o assegnazione dei cani a fidanzamento naufragato
Giovedi 16 Ottobre 2025 |
Mevia e Tizio sono fidanzati e durante il loro fidanzamento vengono acquistati due cani intestati a Tizio che poi li avrebbe donati a Mevia. Da oltre 8 anni i cani vivono con Mevia unica ad occuparsi di loro sotto ogni profilo. Tizio, secondo la ricostruzione di Mevia, si sarebbe reso responsabile di condotte aggressive e prevaricatrici nei suoi confronti minacciando più volte di portarle via i cani.
Mevia presenta ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. sostenendo la sussistenza di un grave e attuale pericolo di pregiudizio che renderebbe necessario l’affidamento esclusivo dei cani ad ella fino alla definizione del giudizio di merito. Chiede altresì che venga adottata ogni misura idonea a prevenire la sottrazione o il trasferimento degli animali da parte del resistente, incluso il divieto di avvicinamento o di contatto senza l’autorizzazione del Tribunale.
Fissata l’udienza e notificato il ricorso, il Tribunale non accoglie il ricorso di Mevia così motivando.
Gli animali domestici, qualificati giuridicamente come “beni mobili”, sono soggetti alle ordinarie azioni a tutela del possesso (art. 1168 c.c.), oltre che al rimedio cautelare tipico costituito dal sequestro giudiziario (laddove si controverta circa la proprietà) dovendo, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso ai provvedimenti di urgenza ‘atipici’ previsti dall’art. 700 c.p.c.
Peraltro, aggiunge il Tribunale, nel caso di specie difetta il fumus boni iuris dal momento che i cani in oggetto sono di proprietà di Tizio perché ad esso intestati (a mio avviso nota dolente, anche esistendo documenti probanti ’acquisto). E tale nota dolente trova conferma nella considerazione circa la presunta donazione dei cani da Tizio a Mevia. Quest’ultima non avrebbe documentato alcun trasferimento di proprietà in suo favore (trattandosi di donazione sarebbe altresì difficile).
Una situazione di fatto, così definita dal Tribunale riferendosi al possesso dei cani, ritenuta recessiva rispetto al diritto di proprietà di Tizio (altra nota dolente se è vero quanto ha presupposto Mevia nel ricorso circa il suo rapporto e legame con i due cani). Esclusa infine ogni analogia con l’affidamento dei figli, ai quali non può essere parificato il legame stabilito con gli animali di affezione.
Segue il rigetto della domanda cautelare.
Permangono le incertezze su situazioni che nella pratica quotidiana sono diventate ricorsive. L’augurio è sempre il medesimo. Che il riformato articolo 9 della nostra carta fondante sia davvero un punto di partenza. E non solo un benefit per alcuna politica.