Il cane non puo’ gironzolare libero nel condominio; se accade si puo’ richiedere un procedimento di urgenza al tribunale
Un cane è solito gironzolare nelle parti comuni di un condominio. Abitudine peraltro fastidiosa per chi, legittimamente, non avesse empatia con i cani.
I genitori di un minore con conclamato timore verso questi comunque meravigliosi animali ricorrono in via di urgenza al Tribunale perché venga inibita all’ignaro e incolpevole (lui) “girovago” la libera circolazione negli spazi comuni del condominio. I suoi proprietari si difendono argomentando che: a) una volta appreso dell’avversione del minore per il loro cane, hanno posto maggiore attenzione nell’evitare contatti inopportuni; b) il loro cane è di indole mansueta e tanto risulta da una perizia che viene prodotta in giudizio; c) il danno lamentato non è immediato poiché le relazioni psicologiche che lo dichiarerebbero sono precedenti di un un anno rispetto al ricorso d’urgenza; d) in ogni caso la legge (riforma del condominio) consente di tenere animali domestici in casa anche ove il regolamento di condominio dovesse negarlo.
Nell’anticipare al lettore che il Tribunale di Perugia con l’ordinanza 18 marzo 2023 ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso presentato dai genitori del minore, richiamo l’attenzione sulle motivazioni di accoglimento.
Viene richiamata la violazione dell’ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani adottata dal ministro della salute nel 2013. Ordinanza che, rinnovandosi annualmente, impone l’utilizzo del guinzaglio durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; impone altresì di portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali (o su richiesta delle autorità competenti). Ciò premesso, ricorda il Tribunale, le aree comuni di un condominio (cortile, parcheggi, androne, scale comuni) sono qualificabili come luoghi aperti al pubblico trattandosi di aree alle quali possono accedere anche le persone che interagiscono con i vari condomini.
Da tali considerazioni e da quanto emerso sulla base delle testimonianze rese che hanno confermato come il cane si aggirasse libero nelle aree comuni, se ne evince la scorretta conduzione del cane. E’ vero -si legge nell’ordinanza- che dopo la notifica del ricorso introduttivo i proprietari del cane avrebbero spiegato una maggiore attenzione nella gestione del cane ma è altrettanto vero che in precedenza era frequente - pur senza che fosse la regola, che il cane venisse lasciato libero nelle aree comuni.
Come noto il ricorso d’urgenza è perimetrato da precisi presupposti che sono il fumus boni iuris e il periculum in mora, entrambi ravvisati dal Tribunale perugino. Il primo riferito al danno episodicamente arrecabile al minore ciascuna volta che questi dovesse incontrare il cane. Evenienza possibile certo anche laddove il minore dovesse incontrare quello stesso cane munito di guinzaglio e museruola ma altrettanto pacifico che tale fatto è previsto e reso legittimo dalla norma (art.1138 ultimo comma) che consente di detenere animali domestici nelle abitazioni in condominio nel rispetto del principio del pari uso della cosa comune (e questo significa guinzaglio e se necessario museruola).
Venendo al secondo presupposto, il c.d. periculum in mora, questo è originato dall’incontro del minore con il cane privo di guinzaglio e si sostanzia nel turbamento che ne deriva e che inciderà nella sua sfera morale soggettiva. Non solo è pacifico perché documentato che il minore abbia paura dei cani ma tale circostanza è riconosciuta dagli stessi convenuti che dichiarano di averne tenuto conto nella gestione dello stesso, specialmente nel periodo più recente.
Un passaggio importante dell’ordinanza-sentenza è quello che segue. Diversamente da quello che hanno sostenuto i proprietari del cane (che le certificazioni mediche sono esposizione di circostanze conosciute de relato perché riferite dalla madre ai medici) quello che è apparso dirimente al Tribunale umbro è che da quelle certificazioni è emerso come sia stato “improntato ... un lavoro specifico di desensibilizzazione (con il team che segue privatamente il bambino), focalizzato al suo timore verso i cani”. E’ proprio questo lavoro specifico di desensibilizzazione che rende ragione dell’imminenza e irreparabilità del danno. Le prove orali avrebbero infatti evidenziato che in data prossima al deposito del ricorso è avvenuto qualche episodio di libera circolazione del cane così scatenando e alimentando quel timore del minore che, presumibilmente, non sarebbe scomparso a breve dovendo intraprendersi quel “ lavoro specifico di desensibilizzazione”, certamente di non breve durata.
Inevitabile per il Tribunale il provvedimento con il quale viene ordinato ai proprietari del cane conformarsi alla legge nella gestione del cane, curando scrupolosamente che, ove fatto transitare o sostare per le aree comuni dell’edificio fosse quantomeno tenuto al guinzaglio.