Titolo esecutivo contro l’associazione non riconosciuta e sua efficacia contro il rappresentante legale

Titolo esecutivo contro l’associazione non riconosciuta e sua efficacia contro il rappresentante legale

Un titolo esecutivo ottenuto nei confronti di un’associazione non riconosciuta può essere azionato contro il rappresentante di quest’ultima.

Sulla questione è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 1915/2024, pubblicata il 18 gennaio 2024.

Venerdi 26 Gennaio 2024

IL CASO: Un’associazione non riconosciuta alla quale era stato notificato un decreto ingiuntivo per il pagamento del trattamento di fine rapporto in favore di alcuni suoi ex dipendenti proponeva opposizione avverso l’ingiunzione.

Il Tribunale dava torto all’associazione e, nel confermare la validità del decreto ingiuntivo, la condannava al pagamento delle spese processuali.

Pertanto, sulla scorta della sentenza di rigetto dell’opposizione, munita di formula esecutiva relativamente alle spese processuali, gli ex dipendenti notificavano il titolo unitamente al precetto sia all'associazione sia al suo presidente.

Avverso il precetto, quest’ultimo proponeva opposizione, eccependo l’intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 del Codice Civile.

Anche l’opposizione a precetto veniva rigettata dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello a seguito del gravame interposto dal presidente dell’associazione.

Pertanto, quest’ultimo, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo fra i motivi del ricorso la violazione e l’errata applicazione dell’articolo 2909 del Codice civile, sia perché i giudici della Corte territoriale avevano ritenuto che gli effetti del giudicato intervenuto fra i dipendenti dell'associazione non riconosciuta potevano estendersi anche nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio nel quale il titolo si è formato, sia per avere ritenuto sufficiente ai fini della responsabilità solidale prevista dall’art. 38 del Codice civile, la carica di presidente dell'associazione, senza la prova (di cui erano onerati i creditori) che la persona fisica (ritenuta corresponsabile in solido) fosse quella che aveva agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver ritenuto inammissibile il motivo del ricorso relativamente alla seconda censura e fondata la prima censura, ha cassato la sentenza impugnata e nel rinviare la causa alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame, ha affermato il seguente principio di diritto “L'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’art. 38 c.c. al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto”.

I soggetti che hanno agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta, hanno osservato gli Ermellini, sono responsabili in solido, ai sensi dell’art. 38 del Codice Civile.

Come affermato, in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, la fattispecie va qualificata in termini di garanzia fideiussoria ex lege, ma il fideiussore non è né debitore, né erede del debitore, né avente causa dal debitore.

Pertanto, hanno concluso, il giudicato, formatosi in un giudizio nel quale non sia stato convenuto anche il responsabile solidale, non è certamente a lui opponibile come tale, ossia come titolo esecutivo, potendo semmai costituire un elemento di prova per esperire un giudizio di cognizione, all'esito del quale procurarsi altro titolo esecutivo nei suoi confronti.

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