Con l’ordinanza n. 27959/2020, pubblicata il 7 dicembre 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alla possibilità o meno di agire esecutivamente in danno del legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta sulla scorta di un titolo esecutivo ottenuto nei soli confronti di quest’ultima.
Giovedi 7 Gennaio 2021 |
IL CASO: Una società, sulla scorta di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un’associazione non riconosciuta, agiva esecutivamente nei confronti del presidente e legale rappresentante di quest’ultima.
Il debitore esecutato proponeva, unitamente all’associazione, opposizione all’esecuzione ai sensi del secondo comma dell’art. 615 c.p.c, contestando l’efficacia del titolo esecutivo nei suoi confronti, in quanto emesso solo nei confronti dell’associazione e non avendo egli partecipato al relativo procedimento giudiziario. In subordine contestava gli importi intimati.
L’opposizione veniva proposta innanzi al Giudice di Pace che dichiarava la propria incompetenza per materia. Il Tribunale, riformava la sentenza di primo grado, accogliendo parzialmente l’opposizione limitando l’efficacia del precetto e del pignoramento ad un importo inferiore rispetto a quello azionato.
Il titolo esecutivo veniva ritenuto efficace dal Tribunale nei confronti del presidente e del legale rappresentante dell’associazione, avendo quest’ultimo effettuato l’ordine sulla base del quale era nato il credito ingiunto con il procedimento monitorio.
La questione giungeva, così, all’esame della Cassazione sul ricorso proposto dall’associazione e dal suo presidente in proprio, i quali deducevano, fra l’altro, la violazione o la falsa applicazione della norma di cui all’art. 12 delle Preleggi del Codice Civile e delle norme di cui agli artt. 474, 2909 e 38 del Codice Civile.
LA DECISIONE: I motivi del ricorso sono stati ritenuti fondati dalla Cassazione la quale ha accolto l’opposizione all’esecuzione promossa dal presidente e legale rappresentante dell’associazione con conseguente dichiarazione dell’inesistenza del diritto della creditrice di procedere esecutivamente nei suoi confronti sulla scorta del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto.
Gli Ermellini, con la sentenza in commento, hanno ribadito il principio affermato dagli stessi giudici di legittimità con la sentenza della Terza Sezione n. 12714 del 14 maggio 2010, di espresso valore nomofilattico, secondo il quale “l'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’art. 39 c.c, al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto”.
Cassazione civile ordinanza n.27959 2020