Nell'ordinanza n. 29999 del 31 dicembre 2020 la Corte di Cassazione affronta la problematica dell'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori, in particolare al padre, accertata la incapacità della madre di comprendere i bisogni dei figli e di svolgere nei loro confronti alcuna funzione educativa.
Venerdi 8 Gennaio 2021 |
Il caso: La Corte di appello di Roma, in parziale riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni,
- revocava la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale di Caia sui figli minori, - affidava i figli in via esclusiva al padre, attribuendo a quest'ultimo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti i minori, anche senza il consenso della madre;
- disponeva inoltre che i minori potessero incontrare la madre secondo la loro volontà.
Per la Corte territoriale, le risultanze istruttorie e la disposta CTU non potevano fondare la decadenza dalla potestà genitoriale della madre, però erano emersi profili di inadeguatezza quali:
a) difficoltà della madre a sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni oltre che a comprendere i propri errori;
b) contributo dato dalla stessa alla cronicizzazione del conflitto genitoriale, nell'ambito del quale i figli avevano individuato il padre come parte debole, propendendo a prendere la sue parti senza che fosse emerso un condizionamento paterno.
Tali elementi di fatto quindi per la Corte territoriale legittimavano l'applicazione dell' "affido super esclusivo" dei ragazzi al padre che, pur non privando la madre della responsabilità genitoriale, conferiva all'altro genitore affidatario la possibilità di assumere da solo tutte le decisioni per i minori, anche in ordine alle questioni di maggiore importanza.
Caia impugna il decreto della Corte di Appello, lamentando la violazione o falsa applicazione dell'art.333 cod.civ., in relazione alla statuizione con cui la Corte di appello, pur avendo ritenuto che la condotta materna non era tale da dar luogo ad una pronuncia di decadenza, ravvisava i presupposti per applicare l'affido esclusivo rafforzato dei figli al padre ex art.337 quater, ultimo comma, cod.civ.
La Cassazione, nel ritenere infondata la censura e nel valutare la correttezza della decisione impugnata, osserva quanto segue:
a) la Corte territoriale ha accertato il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, connotato da emozioni prevalentemente negative (rabbia,criticismo, sfiducia, paura) ricondotte dagli stessi al comportamento materno, senza che fossero emersi condizionamenti da parte del padre, considerato dai figli come parte debole all'interno di questo conflitto;
b) il suddetto clima li aveva portati ad un progressivo allontanamento dalla figura materna ed al rifiuto ad incontrarla, senza che la madre avesse mostrato di avere acquisito consapevolezza degli errori e del contributo fornito alla nascita ed alla cronicizzazione del conflitto genitoriale e dei bisogni affettivi e relazionali dei figli, di guisa che la stessa non appariva in grado di svolgere alcuna funzione educativa nei confronti dei figli minori, ponendo così in atto una condotta pregiudizievole;
c) il giudice, paraltro, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 cod.civ. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art.333 cod.civ., e quindi stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato;
d) la decisione impugnata appare corretta anche laddove illustra la ragioni per lasciare alla scelta volontaria della minore la possibilità di incontrare la madre, secondo un principio di autodeterminazione che è conforme ai precedenti di legittimità.