Sentenze: presupposti e conseguenze del contrasto tra dispositivo e motivazione

Sentenze: presupposti e conseguenze del contrasto tra dispositivo e motivazione

Con l’ordinanza 17275/2025, pubblicata il 26 giugno 2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sui presupposi e sulle conseguenze derivanti dal contrasto tra dispositivo e motivazione nelle sentenze emesse nell’ambito dei giudizi civili.

Venerdi 4 Luglio 2025

IL CASO: La vicenda nasceva da un ricorso promosso avverso una comunicazione della preventiva iscrizione ipotecaria che una contribuente aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per il mancato pagamento di numerose cartelle di pagamento.
Entrambi i giudizi di merito si concludevano con l’accoglimento del ricorso della contribuente e l’annullamento dell’atto impugnato.
La Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado, pur ritenendo in motivazione fondati i motivi posti a fondamento del gravame proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la decisione di primo grado, lo rigettava.
Quindi, l’Agenzia delle Entrate Riscossione investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo l’illegittimità della decisione della Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado per aver fornito una motivazione palesemente in contrasto con quanto statuito in dispositivo.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio alla Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, ha richiamato il costante insegnamento degli stessi giudici di legittimità, secondo cui, il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza se il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.
Gli Ermellini hanno osservato che:
- presupposto indefettibile della prospettata nullità della sentenza è l'insanabilità del contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto rechino affermazioni del tutto antitetiche tra loro;
la prospettata insanabilità non sussiste, invece, tutte le volte in cui la motivazione è coerente rispetto al dispositivo, limitandosi a ridurne o ad ampliarne, senza inficiare il contenuto decisorio, e se ne possa escludere qualsiasi ripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione saldamente ancorata ad elementi acquisiti al processo. In questi casi, la divergenza tra dispositivo e motivazione non preclude il raggiungimento dello scopo ed esclude, quindi, la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. Civ;
nell’ambito dell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della sentenza deve essere individuato, non già alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice, con la conseguenza della prevalenza della parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale;
nel caso in cui manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, da interpretare secondo l'unica statuizione in esso contenuta;
il principio dell'interpretazione del dispositivo mediante la motivazione non si estende fino all'integrazione del contenuto precettivo del primo con la statuizione desunta dalla seconda, attesa la prevalenza da attribuirsi al dispositivo.
Nel caso esaminato, hanno concluso, è indubitabile la sussistenza del vizio denunciato dalla ricorrente, in quanto la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado, pur avendo aderito in maniera sostanzialmente piena alle prospettazioni dell'appellante Agenzia delle Entrate e della Riscossione, ha rigettato il gravame.
Pertanto, sussiste un insanabile contrasto sia tra motivazione e dispositivo sia tra singole parti della motivazione (nella quale si afferma dapprima che l'appello è infondato e va rigettato e subito dopo che sostanzialmente le doglianze della ricorrente sono fondate).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 17275 2025

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