Contrasto tra motivazione e dispositivo per la ripartizione delle spese: rimedio esperibile

Contrasto tra motivazione e dispositivo per la ripartizione delle spese: rimedio esperibile

La difformità nelle sentenze tra la motivazione e il dispositivo circa la ripartizione delle spese del giudizio è un fenomeno molto frequente. In questi casi, prevale quanto indicato nella motivazione o quanto indicato nel dispositivo?

Martedi 22 Ottobre 2019

Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26236/2019, pubblicata il 16 ottobre scorso.

IL CASO: Nella vicenda sottoposta all’esame dei giudici di legittimità, la Corte di Appello, nell’accogliere il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, disponeva la compensazione delle spese tra le parti nella misura della metà (senza, tuttavia, quantificarle), accollando la residua metà all'appellato, mentre nel dispositivo affermava di compensare le spese di entrambi i gradi giudizio.

Pertanto, stante la discrasia tra motivazione e dispositivo della suddetta sentenza in merito alla regolamentazione delle spese, l’appellante depositava istanza di correzione dell'errore materiale, che veniva rigettata dalla stessa Corte di Appello, la quale riteneva non configurabile nel caso di specie i presupposti per l’ammissione della suddetta istanza, in quanto non si trattava di errore materiale tale da giustificare il procedimento di correzione previsto dall’art. 278 c.p.c.

L’appellante, quindi, interponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 156, comma 2, stante l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza stessa in merito alla ripartizione delle spese giudiziali e dell’art. 91 c.p.c. per omessa pronuncia, nell'impugnata sentenza, in merito alla liquidazione delle spese del giudizio, nonostante che nella motivazione fosse stata disposta la compensazione delle stesse nella misura della metà e dichiarata la condanna della controparte alla rifusione in suo favore dell'altra metà.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, evidenziando che:

  1. Integra un’ipotesi di errore materiale la discrasia presente nella sentenza impugnata tra quanto previsto in motivazione e quanto dichiarato in dispositivo in merito alla regolamentazione delle spese. Ciò per effetto della mancata corrispondenza tra quanto univocamente esplicitato in parte motiva nel senso della parziale compensazione, per metà, delle spese e quanto statuito, per disattenzione, nel dispositivo con la dichiarazione della compensazione totale delle spese stesse;

  2. Poiché il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo non può che essere sciolto nel senso della prevalenza sul dispositivo della motivazione, laddove risultano concretamente e specificamente spiegate le ragioni della disposta compensazione parziale che hanno portato a tale decisione.

Ricordiamo che con la sentenza n. 16415/2018, richiamata dagli Ermellini nell’ordinanza in commento, le Sezioni Unite nell’affrontare la questione relativa al rimedio esperibile nel caso in cui nell’emettere la sentenza il giudice ometta di liquidare le spese del giudizio nel dispositivo, sebbene abbia nella motivazione espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, hanno affermando il seguente principio di diritto: “a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. per ottenerne la quantificazione."

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.26236/2019

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