Con un precedente articolo, pubblicato su queste stesse pagine nella prima decade di settembre, abbiamo riferito dell’applicazione dell’IVA, nella misura ordinaria del 22%, alle lezioni teoriche e pratiche seguite presso le scuole guida, a partire dal 3 settembre 2019.
Martedi 22 Ottobre 2019 |
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019, ritiene di dover assoggettare le lezioni di scuola guida a IVA con aliquota ordinaria. Prima della risoluzione dell’Agenzia le lezioni erano considerate esenti da imposta e l’Iva non era stata mai applicata. L’Agenzia ritiene, inoltre, che le scuole guida debbano versare l’IVA degli ultimi 5 anni, ovvero con effetto retroattivo.
Da quanto innanzi l’IVA, mai incassata dalle scuole guida, dovrebbe essere richiesta ai clienti che hanno seguito i corsi di lezione, e pagata alla scuola ora per allora. Cosa difficile da realizzare dalle scuole guida e quanto mai inopportuna, se non addirittura lesiva dei principi costituzionali.
Avevamo anche chiarito che l’applicazione dell’IVA non è dovuta a una scelta del legislatore italiano, ma all’adeguamento dell’ordinamento interno, a seguito della sentenza delle Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa V. 449/17.
La sentenza dei giudici unionali, infatti, ritiene che l’insegnamento della guida automobilistica, eseguito in una scuola guida, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per sé stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario.
Prima di tale sentenza le scuole guida, e di conseguenza i discenti che seguivano le lezioni, godevano dell’esenzione IVA, ex art. 10 del D.P.R. 633/72 e non pagavano la maggiorazione del 22% per l’imposta valore aggiunto.
L’Agenzia delle Entrate, preso atto della sentenza della Corte di Giustizia UE, con Risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019 ritiene che le scuole guida debbano versare, con effetto retroattivo, l’IVA del 22% degli ultimi 5 anni per i corsi di lezioni guida tenuti in tale periodo. La risoluzione dell’ADE fornisce anche le istruzioni per mettersi in regola per le lezioni già fatturate.
Questo significa che le scuole guida dovrebbero versare IVA mai incassata dai clienti degli ultimi 5 anni. Ovviamente essendo l’IVA a carico dei clienti, le “scuole” dovrebbero richiederla e, in qualsiasi modo, tentare di recuperarla da quegli stessi clienti che, all’epoca, seguirono le lezioni.
Il Governo, però, nella bozza del D.L. approvato nel Consiglio dei Ministri lo scorso 16 ottobre, sembra essersi accorto della poca ragionevolezza di quanto disposto con la risoluzione dell’Agenzia e risolve parzialmente la questione.
Toglie, infatti, la retroattività dei 5 anni, e conferma l’applicazione dell’IVA nella misura ordinaria del 22%, a partire dal 1° gennaio 2020.
La nuova disposizione comporterà l’aumento del costo delle lezioni guida, comprese quelle per il volo e nautico e una nuova previsione di entrata, per le casse dello Stato, di circa 66 milioni di euro.
Per effetto dell’applicazione dell’IVA sono stati previsti nuovi adempimenti a carico delle scuole guida. Saranno, infatti, obbligate alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come già previsto per altre attività.
Le nuove disposizioni scatteranno dal secondo semestre 2020 per dare tempo, alle “scuole”, di adeguarsi ai nuovi adempimenti, e predisporre i sistemi tecnici e informatici, come proposto dalla nuova norma. Per il primo semestre 2020, infatti, i corrispettivi potranno essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale.
Di seguito si riporta l’art. 33 contenuto nella bozza del D.L. approvato nel Consiglio dei Ministri.
Art. 33
(Adeguamento sentenza della Corte di Giustizia UE)
All’articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «e quelle didattiche di ogni genere, anche» sono sostituite con le parole «, le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e quelle».
2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
3. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è soppressa la lettera q). Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 205, n. 127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
4. La presente disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2020.
dottore commercialista