Notifica a destinatario dichiarato irreperibile: no alla querela di falso

Notifica a destinatario dichiarato irreperibile: no alla querela di falso

Con l’ordinanza n. 25441, pubblicata il 16 settembre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul rapporto tra il giudizio di querela di falso (artt. 221 ss. c.p.c.) e la fede privilegiata dell'atto pubblico (art. 2700 c.c.), chiarendone oggetto e limiti probatori.

Venerdi 25 Settembre 2026

In linea generale, la querela di falso costituisce un rimedio eccezionale e a contenuto oggettivo, predisposto dall'ordinamento al fine esclusivo di rimuovere la fede privilegiata di cui gode il documento pubblico (o la scrittura privata legalmente riconosciuta o verificata) con efficacia erga omnes, ripristinando la certezza dei traffici giuridici.

La proponibilità della querela postula, come indefettibile presupposto logico-giuridico, che l'atto impugnato sia munito di pubblica fede e che la contestazione si appunti su elementi coperti da tale presunzione assoluta.

Ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti nell'esercizio del ministero (c.d. estrinseco dell'atto).

Restano, per contro, integralmente esclusi dalla fede privilegiata la veridicità intrinseca o sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi; i giudizi, le valutazioni critiche, le deduzioni logiche o gli apprezzamenti tecnici compiuti dal verbalizzante; gli elementi conoscitivi appresi dal pubblico ufficiale da fonti informative esterne o tramite indagini di terzi.

IL CASO: La controversia esaminata dalla Suprema Corte traeva origine dalla proposizione di una querela di falso promossa da un contribuente avverso le relate di notifica relative a un avviso di accertamento e a un atto di contestazione emessi dall'Agenzia delle Entrate, nonché avverso i connessi avvisi di deposito redatti dai messi notificatori.

Nello specifico, la notifica si era perfezionata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 (disciplina applicabile per la notificazione degli atti tributari in ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta del contribuente), mediante deposito degli atti presso la Casa comunale, sul presupposto attestato dal messo comunale secondo cui il destinatario non aveva «abitazione, ufficio o azienda in questo Comune» e da quanto attestato dal messo speciale in ordine alla «mancanza nell'ambito del territorio comunale di qualsivoglia sede e di qualsiasi recapito».

A fondamento della querela di falso, l'attore contestava la veridicità delle dichiarazioni rese dai messi, deducendo che egli era invece formalmente ed effettivamente residente nel Comune all'indirizzo indicato, come risultava dal certificato storico anagrafico e da numerose altre notifiche ritualmente perfezionatesi nei suoi confronti (talune eseguite dallo stesso messo notificatore) sia in data anteriore che successiva rispetto a quelle impugnate.

In entrambi i giudizi di merito, la querela di falso veniva dichiarata inammissibile.

Il Tribunale la riteneva estranea al perimetro applicativo dello strumento delineato dagli artt. 221 e seguenti del codice di procedura civile.

I giudici della Corte d’Appello ritenevano che l'impugnazione di falso non investiva l'estrinseco dell'atto o la materialità dei fatti percepiti o compiuti dal pubblico ufficiale, bensì la valutazione soggettiva espressa dai messi in punto di irreperibilità del destinatario e la diligenza spiegata nelle ricerche.

Pertanto, il contribuente, rimasto soccombente, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo, tra i motivi del gravame, la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2700 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la querela non censurava una mera "ignoranza" di indirizzo, ma la falsità materiale e ideologica dell'attestazione sull'inesistenza dell'abitazione alla luce dei dati anagrafici certi e incontestabili.

LA DECISIONE: Anche la Cassazione ha dato torto al contribuente, confermando la declaratoria di inammissibilità della querela di falso resa nei gradi di merito.

Nel disattendere le censure del ricorrente, i giudici di legittimità hanno riaffermato il principio secondo cui la querela di falso è ammissibile unicamente allorché la parte intenda confutare attestazioni munite di fede privilegiata.

La Corte ha richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale (tra cui Cass. civ., Sez. III,25 giugno 2025, n. 17123) secondo il quale «nell'ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 140 del Cpc, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all'attestazione delle operazioni compiute dall'ufficiale giudiziario ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, mentre l'attestazione che il luogo della notificazione fosse l'abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, ben potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova».

Pertanto, ove il messo notificatore, nel procedere ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 ovvero dell'art. 143 c.p.c., attesti che il destinatario è irreperibile nel Comune per mancanza di abitazione, ufficio o azienda, egli non compie una constatazione sensoriale diretta di un fatto materiale immutabile, bensì formula una sintesi valutativa derivante da ricerche anagrafiche, indagini sommarie sul territorio o tentativi di accesso.

Trattandosi dell'esito di un'attività meramente informativa e di un giudizio di fatto, l'attestazione non fa fede privilegiata e non può costituire oggetto di querela di falso.

Il destinatario che intenda far valere la nullità o l'inesistenza della notifica (per difetto dei presupposti dell'irreperibilità assoluta a fronte di una mera irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c.) è onerato di eccepire il vizio direttamente nel giudizio tributario o civile presupposto, fornendo la prova della propria effettiva reperibilità con ordinarie produzioni documentali o prove testimoniali, senza alcun ricorso al rimedio di cui all'art. 221 c.p.c

Poiché, nel caso di specie, le doglianze formulate dal ricorrente miravano a censurare l'erroneità dell'apprezzamento soggettivo compiuto dal messo comunale e dal messo speciale nello svolgimento delle loro verifiche e la pretesa mancanza di diligenza nelle ricerche anagrafiche, la fattispecie esulava ontologicamente dalla nozione di falso in atto pubblico.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 25441 2026

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.006 secondi