Notifica a persona non identificata presso residenza del destinatario: conseguenze e azioni esperibili

Notifica a persona non identificata presso residenza del destinatario: conseguenze e azioni esperibili

L’Ufficiale Giudiziario notifica una cartella di pagamento al destinatario presso la residenza di quest’ultimo consegnandola ad un soggetto dichiaratosi addetto alla casa senza essere identificato. La notifica è valida?

Venerdi 30 Novembre 2018

La questione è stata affrontata di recente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30393/2018, pubblicata il 23 novembre scorso, con la quale i Giudici di legittimità hanno affermato che la notifica all’addetto alla casa è valida se il destinatario non proponga querela di falso, non essendo sufficiente ai fini della prova circa l’inesistenza di un rapporto stabile del soggetto ricevente con il destinatario, la produzione del certificato anagrafico o del certificato di stato di famiglia.

IL CASO: Nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione, una contribuente proponeva ricorso avverso l’iscrizione a ruolo di una cartella di pagamento per IVA, IRAP, Addizionale regionale e comunale, eccependo la nullità della notifica della suddetta cartella in quanto eseguita con la consegna ad un soggetto indicato nella relazione di notifica come addetto alla casa senza essere identificato.

L’impugnazione veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. Secondo la Commissione Tributaria Regionale senza la querela di falso non era possibile confutare quanto attestato dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, nè era sufficiente la produzione di altra documentazione.

Pertanto, avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale, il contribuente interponeva ricorso per Cassazione deducendo fra l’altro, l’erroneità della decisione impugnata in quanto non era stata contestata la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo aveva formato, nè la data e il luogo di formazione dell’atto, o un fatto avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, ma il contenuto intrinseco dell’atto che rientrava nella libera valutabilità da parte del giudice. Secondo il ricorrente, il contenuto della relata poteva essere contrastato con ogni mezzo di prova senza che fosse necessario proporre querela di falso e quindi avendo depositato il certificato di stato di famiglia e il certificato di residenza era stata fornita la prova dell’inesistenza dal rapporto stabile con il destinatario.

LA DECISIONE: Il contribuente è rimasto soccombente anche nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato sulla scorta delle seguenti osservazioni:

  1. Come già affermato in altri arresti giurisprudenziali della stessa Corte di legittimità, l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario gode di fede privilegiata rispetto all’attestazione della dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa della propria qualità;

  2. Di conseguenza, fa fede fino a querela di falso la relata di notificazione per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario;

  3. Nel caso di notifica eseguita ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicini di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica. Il destinatario che contesta la validità della notificazione ha l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità indicate nell’articolo 139 c.p.c., ovvero l’occasionalità della presenza dello stesso consegnatario;

  4. La mancata indicazione nella relazione di notificazione del rapporto tra la persona cui è fatta la consegna dell’atto e il destinatario della notifica, non è causa di nullità, nè l’ufficiale giudiziario ha l’obbligo di fare ricerche sul rapporto di dipendenza tra la persona che si qualifica addetta ala casa e il destinatario dell’atto. Infatti, l’ufficiale giudiziario si deve affidare alle dichiarazioni che gli vengano rese, sempre che queste concorrano con le apparenze, incombendo sul soggetto che contesta l’eventuale difformità tra le apparenze e la realtà contestare la validità della notificazione, con la dimostrazione della assoluta occasionalità della presenza del consegnatario nel luogo di sua residenza.

  5. Non è sufficiente, al fine di negare la validità della notificazione e dimostrare l’assenza di collegamento tra il destinatario della notifica e la persona che ha ritirato l’atto, la produzione di uno stato di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela. La stessa cosa vale per la certificazione anagrafica.

Allegato:

Cassazione civile Sez. V Ordinanza n. 30393 del 23/11/2018

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