Reato di resistenza ad un pubblico ufficiale: il dolo specifico

A cura della Redazione.
Reato di resistenza ad un pubblico ufficiale: il dolo specifico

Non è ravvisabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta minatoria non è posta in essere "per opporsi" al compimento di un atto da parte del pubblico ufficiale, bensì è manifestazione di una personale avversione indotta da fatti precedenti.

Giovedi 16 Ottobre 2025

Tale principio è stato espresso dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 32839/2025.

Il caso: La Corte di appello confermava la sentenza di condanna emessa a carico dell'imputato Tizietto in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso rivolgendo espressioni minacciose nei confronti dell'insegnante di eduzione fisica, mentre questi era intento a svolgere una lezione nella classe frequentata dal predetto minore.

In particolare, l'alunno, durante lo svolgimento di una lezione di educazione fisica, si era rivolto al proprio insegnante pronunciando la seguente frase “ appena finisce la scuola vengo a trovarti, non è una minaccia ma un avvertimento, per me le regole non valgono, tu mi hai fatto sospendere per 25 giorni”.

Tizietto, tramite il proprio difensore, ricorre in cassazione, evidenziando che:

- la frase, rivolta dall'imputato al proprio insegnate, non era in alcun modo diretta ad ostacolare un atto d'ufficio;

- la Corte di appello aveva indebitamente valorizzato il collegamento tra la frase minacciosa e la precedente sottoposizione del minore alla sanzione disciplinare della sospensione per 25 giorni dalla frequenza delle lesioni; invero, al momento della condotta contestata, la sospensione era stata già irrogata, sicchè non poteva sussistere alcun nesso tra la minaccia e l'esercizio della pubblica funzione.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, osserva quanto segue:

a) il reato di resistenza a pubblico ufficiale presuppone espressamente che la condotta illecita sia finalisticamente diretta ad impedire il compimento di un atto d'ufficio, tant'è che è richiesto il dolo specifico;

b) per consolidata giurisprudenza, si ritiene che nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico si concreta nel fine di ostacolare l'attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, cosicchè il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione;

c) pertanto non integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivolte a quest'ultimo, quando non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale;

d) non è sufficiente il mero fatto che le minacce siano rivolte ad un pubblico ufficiale in occasione del compimento di un'attività inerente alla sua funzione, in mancanza della volontà e idoneità della condotta ad impedire regolare svolgimento di un atto d'ufficio;

e) nel caso di specie, risulta pacificamente accertato, che la minaccia era direttamente collegata ad un atto d'ufficio già integralmente esauritosi, individuabile nella pregressa adozione di un provvedimento di sospensione dalla frequenza delle lezioni: ciò consente di affermare che il ricorrente, pronunciando la frase riportata nell'imputazione, non ha inteso impedire il compimento di un atto d'ufficio, bensi ha assunto una condotta minatoria riferita ad un atto pregresso già compiutamente posto in essere.

f) cio non toglie che in astratto, la minaccia rivolta all'insegnante ben possa essere ricondotta al reato di minaccia, ex art. 612 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 10) cod. pen., ovvero nella diversa ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 32839 2025


Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.005 secondi