Stalking: il carattere alternativo degli eventi ex art. 612-bis c.p.

Stalking: il carattere alternativo degli eventi ex art. 612-bis c.p.

La Quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32506 del 1 ottobre 2025 ha delineato con chiarezza gli elementi costitutivi del reato di stalking e sottolineato il carattere alternativo degli eventi previsti dall'art. 612-bis c.p.

Martedi 7 Ottobre 2025

Il caso: Tizio veniva condannato in primo grado per il delitto di atti persecutori commesso nei confronti della ex fidanzata, in quanto, a causa di sentimenti di gelosia e possessività, l'aveva molestata tempestandola di telefonate e inviandole messaggi, pretendendo di entrare nella sua abitazione contro la sua volontà, presentandosi sul luogo di lavoro, in tal modo ingenerando nella donna il timore per la sua incolumità e quella dei suoi cari, e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, riqualificava tale condotta nel reato di cui all'art. 660 cod. pen., ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova dell'evento tipico del reato e, specificamente, che l'affermazione di nutrire timore nei confronti dell'imputato non trovava ragionevole giustificazione nella condotta da quello posta in essere e condannava Tizio alle pena di mesi due di arresto, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello ricorre in Cassazione cansurando la sentenza impugnata laddove, pur avendo ritenuto provate le condotte ascritte all'imputato, tuttavia aveva escluso la sussistenza dell'evento del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. originariamente contestato: in tal modo la Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento per omissione di prove decisive, non avendo tenuto conto che risultava provato che la persona offesa, con la quale l'imputato aveva avuto una relazione sentimentale, era stata costretta a cambiare le proprie abitudini e aveva dichiarato di temere per l'incolumità propria e dei familiari.

Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto evidenzia che:

a) secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612-bis cod. pen;

b) il delitto di atti persecutori si connota come reato abituale ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari c) pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità;

d) ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto - tra i quali lo stato d'ansia provocatole dall'imputato - potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente;

e) nel caso di specie, l'avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di uno degli eventi alternativi tipici del reato, e cioè il timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, non la esentava dall'onere di valutare se dalle risultanze probatorie emergesse l'esistenza di uno degli altri eventi tipici del reato, pure espressamente contestati nel capo di imputazione, ed in particolare il grave stato di ansia e paura, ovvero la modifica delle abitudini di vita, pure previsti dall'art. 612-bis cod. pen., sui quali invece la sentenza impugnata non si è in alcun modo soffermata.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 32506 2025

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.007 secondi