Ansia e paura nella vittima valgono a integrare il reato di atti persecutori

A cura della Redazione.
Ansia e paura nella vittima valgono a integrare il reato di atti persecutori

La Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 6323 del 15 febbraio 2023 torna ad occuparsi del reato di atti persecutori e dei presupposti in presenza dei quali il reato deve considerarsi integrato.

Venerdi 17 Febbraio 2023

Il caso: il Tribunale dichiarava Tizio responsabile del reato di tentati atti persecutori (così riqualificata l'originaria imputazione del reato nella forma consumata) ai danni di Lucilla e lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Investita dalle impugnazioni dell'imputato, del pubblico ministero e della parte civile, la Corte di appello riqualificava il fatto nella forma consumata, rideterminava la pena in anni 1 e mesi 2 di reclusione, nonché la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, rilevando, come primo motivo, che illogicamente la Corte ha ritenuto la sussistenza di due eventi del reato di atti persecutori, ossia il mutamento delle abitudini di vita e il grave stato di ansia, a fronte dei dati incontroversi rappresentati dal miglioramento, da parte della persona offesa, del suo rendimento universitario e dalle foto che la ritraevano sorridente e tranquilla.

Per la Cassazione il ricorso non merita accoglimento: sul punto osserva che:

a) quanto agli eventi del reato, la sentenza impugnata ha rilevato la prova del mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, costretta, oltre che a cambiare il numero di telefono, a evitare di frequentare posti in cui poteva incontrare l'ex fidanzato (compresa la chiesa) ovvero si faceva accompagnare da qualcuno;

b) il giudice di appello rileva inoltre la sussistenza dello stato di ansia e di paura in cui la vittima era costretta a vivere a causa delle condotte persecutorie dell'imputato, tanto da aver sofferto di attacchi di panico e da avere perfino pensato al suicidio quando l'aveva minacciata di pubblicare sue foto intime;

c) del resto - aggiunge il Collegio - il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che la prova dell'evento del delitto di atti persecutori, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.6323 2023

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