Genitore ostacola il diritto di visita dell'altro genitore: sì alla cumulabilità dell'art. 709 ter con l'art. 614 bis cpc

Genitore ostacola il diritto di visita dell'altro genitore: sì alla cumulabilità dell'art. 709 ter con l'art. 614 bis cpc

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26352 del 7 settembre 2022 si pronuncia in merito alla facoltà del giudice di comminare sanzioni pecuniarie al genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l'altro genitore, ammettendo peraltro la cumulabilità tra le predette sanzioni e la condanna ex art. 614 cpc

Venerdi 9 Settembre 2022

Il caso: La Corte appello di Cagliari, nell'ambito di un procedimento di affidamento di un minore su ricorso della madre Mevia, a conferma della pronuncia di primo grado:

- disponeva l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre mandando ai servizi sociali per la prosecuzione del percorso di avvicinamento della minore al padre, Caio;

- confermava inoltre la sanzione di 1000 euro a carico della madre per aver ostacolato l'esercizio del diritto di visita per alcuni anni, come accertato dal CTU;

- rigettava la richiesta di affido esclusivo in quanto i problemi di dipendenza dall'alcool del padre, della cui persistenza non vi era prova, non risultava che avessero costituito la causa del dedotto disinteresse paterno, tenuto conto del comportamento impeditivo della madre; peraltro, la iniziale difficoltà paterna non aveva impedito alla minore di provare sentimenti di affetto nei confronti del padre, recentemente conosciuto e, comunque, poteva essere superata col supporto dei nonni paterni e dei servizi territoriali.

- rigettava la domanda di revoca della sanzione di 1000 euro in quanto fondata sul fermo impedimento materno al ripristino dei rapporti con il padre anche con la mediazione dei servizi territoriali.

- accoglieva parzialmente l'appello incidentale proposto dal padre nella parte in cui veniva richiesto di condannare ex art. 614 bis la madre della minore ad un importo da versare per ogni violazione o inosservanza successiva relativa all'esecuzione del provvedimento giudiziale di esercizio del diritto di visita, atteso il sistematico rifiuto frapposto ad ogni incontro del padre con la figlia;

- specificava che la misura suddetta è cumulabile con la sanzione inflitta ex art. 709 ter c.p.c. e che il diritto di visita è regolato in un provvedimento suscettibile di esecuzione così da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 614 bis c.p.c.

Mevia ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso e nel confermare la correttezza della sentenza della Corte distrettuale, anche in relazione alle disposizioni di tipo economico-sanzionatorio, ha modo di chiarire che:

a) la censura dedotta da parte ricorrente, in base alla quale la decisione della Corte d'appello si sarebbe basata sulle risultanze della consulenza d'ufficio, sostanzialmente fondata sulla scientificità della P .A.S., è inammissibile, in quanto volta a contestare l'accertamento di merito svolto dalla Corte d'Appello, sull'esistenza e reiterabilità dei comportamenti impeditivi dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre, fondato sull'acquisizione di fatti concreti, nella loro materialità neanche contestati dalla ricorrente, mediante la negazione di scientificità di una teoria scientifica astratta, ritenuta il fondamento acritico della decisione;

b) la censura si fonda sulla dedotta adesione, meramente ipotetica, ad una teoria scientifica della decisione come se ne costituisse la conseguenza logica: trattasi di una deduzione del tutto astratta e disancorata dall'accertamento svolto e dalla ratio decidendi, che al contrario poggia sul comportamento impeditivo della madre e sull'effetto pregiudizievole per la minore.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.26352 2022

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