Atto consegnato al portiere dello stabile senza avviso al destinatario: conseguenze

Atto consegnato al portiere dello stabile senza avviso al destinatario: conseguenze

Con l'ordinanza n. 16300 del 12 giugno 2024 la Corte di Cassazione chiarisce in quale ipotesi la consegna del plico al portiere dello stabile in cui risiede il destinatario debba considerarsi affetta da nullità.

Giovedi 20 Giugno 2024

Il caso: L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Delta s.r.l., esercente l’attività di gestione e acquisizione di alberghi, un avviso di accertamento, che la società impugnava.

La CTP respingeva il ricorso; la società impugnava la decisione di primo grado e la CTR di Firenze, accoglieva l’appello annullando l’atto di accertamento impugnato.

Avverso la sentenza di appello ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate.

Il Collegio, nel dichiarare inammissibile il ricorso, osserva che:

a) l’Avvocatura dello Stato si è avvalsa per la notifica del servizio postale ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53: la notifica effettuata presso la sede della società non è andata a buon fine, risultando la società irreperibile al numero civico e non risultando il nominativo;

b) la notifica è stata tentata a mezzo del servizio postale al domicilio eletto nel procedimento di appello presso lo studio del difensore, individuato in due diversi indirizzi; per entrambe le raccomandate le cartoline di ritorno risultano essere state sottoscritte dal portiere dello stabile ove si presume che l’avvocato Tizio, difensore della società nelle fasi di merito, avesse uno studio professionale e quindi il proprio domicilio;

c) non risulta, tuttavia, che al detto difensore sia stato inviato rituale avviso dell’avvenuta consegna del ricorso o comunque del plico al portiere dello stabile, come previsto dall’art. 7, comma 3, della legge n. 890 del 20/11/1982, richiamata dalla legge n. 53 del 1994;

d) è principio consolidato che nel caso di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 890 del 20/11/1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 31/12/2007, convertito in legge n. 31 del 28/02/2008 la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata;

e) nel caso in esame – psserva la Corte - la difesa Erariale non ha chiesto di sanare la nullità del procedimento notificatorio e non risulta si sia attivata ai fini della ripresa dello stesso, dopo avere constatato la non ritualità della notificazione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 16300 2024

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