Con lo scioglimento del matrimonio, da cui deriva un vincolo di affinità con il sindaco, cessa l' incompatibilità a ricoprire la carica di componente della Giunta e quella di Vice sindaco.
Giovedi 20 Giugno 2024 |
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) nella parte in cui prevede l’incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale, a far parte della relativa Giunta, e ad essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, ove il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è stato determinato, sia cessato.
La Cassazione, chiamata a decidere in una controversia avente ad oggetto l' incompatibilità, di cui all'art. 64, comma quarto, T.U.E.L., fra sindaco e assessore, veniva interrogata circa l'interpretazione dell' art.78, comma terzo, cod. civ., in riferimento agli artt., 2, 3 e 51 Cost., nella parte in cui stabilisce che “l' affinità non cessa con la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4, così stabilendo che il vincolo di affinità permane per il parente del coniuge divorziato, malgrado l' avvenuto scioglimento del rapporto di coniugio, e impedendo la partecipazione di quest'ultimo alla giunta municipale nonostante la designazione ad opera dell'ex coniuge di un parente”.
Nello specifico, il Tribunale di Avellino, investito della questione aveva dichiarato inesistente la incompatibilità dell'ex cognato del sindaco a svolgere un incarico amministrativo, statuendo che il divorzio avesse travolto anche il vincolo di affinità. La Corte d' appello, al contrario, riteneva che “ la chiara dizione letterale dell' art. 78 cod. civ., ricostruisse il legame di affinità come un rapporto che si instaura a seguito di un matrimonio valido e non cessa con la fine del vincolo coniugale, ma nel caso in cui sia accertata l 'invalidità dell' atto”.
Con ordinanza interlocutoria n. 18064 del 23 giugno 2023, la Cassazione, ritenendo che il proprio intervento “avrebbe avuto natura non tanto interpretativa ma integrativa della lacuna normativa”, rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale, eccependo l'incostituzionalità dell'art. 78, comma terzo, cod. civ., con riferimento agli artt., 2, 3 e 51 della Costituzione.
Per la Corte Costituzionale, l’art. 64, comma 4, si pone in contrasto con l’art. 51 Cost., che disciplina il diritto di elettorato passivo, da ricondurre alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 Cost., e in relazione al quale le cause di incompatibilità sono conformi a Costituzione solo nella misura in cui non introducano differenze di trattamento tra categorie omogenee di soggetti che non siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate.
Pertanto, con la sentenza n. 107 del 18 giugno 2024, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l’affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall’art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).