Con l’ordinanza n. 6363/2020, pubblicata il 5 marzo 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di perfezionamento della notifica di un atto a mezzo del servizio postale nel caso in cui il destinatario sia irreperibile.
IL CASO: La vicenda esaminata prende spunto dall’opposizione promossa da un contribuente avverso un ordinanza di ingiunzione, emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla scorta di un verbale di accertamento che era stato notificato a mezzo del servizio postale.
Il contribuente deduceva l’illegittimità della notifica del suddetto verbale per la mancanza della seconda raccomandata (CAD).
L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale e la Corte di Appello pronunciandosi sul gravame proposto dal contribuente confermava la sentenza di primo grado, aderendo all’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 6242/2017, secondo il quale nel caso di mancato recapito dell’atto la cui notifica è stata eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890/1982, per la regolarità del procedimento di notificazione non è necessaria la produzione della CAD (seconda raccomandata), ma è sufficiente fornire la prova dell’avvenuta spedizione della stessa che può essere desunta dall’annotazione da parte dell’agente postale del numero di raccomandata.
Pertanto, il contribuente, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello deducendo la violazione e la falsa applicazione, ex articolo 360 cpc, degli articoli 7 e 8 della legge 890/1982 e dell’articolo 14 della legge 689/81.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver dato atto che nel giudizio l’Amministrazione aveva prodotto solo l’avviso di spedizione ma non l’avviso di ricevimento ovvero un duplicato della cartolina di ritorno, ha ritenuto mancante la prova della corretta spedizione del secondo plico postale (CAD) ed ha accolto il ricorso del contribuente con rinvio alla Corte di Appello, in diversa composizione.
Gli Ermellini hanno ritenuto superato l’orientamento giurisprudenziale della stessa Cassazione (ordinanza n. 6242 del 10/03/2017), richiamato dalla Corte di Appello, secondo il quale per la notificazione a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, la notifica si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, sarebbe richiesta, ex art. 8 della 1. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.
Infatti, secondo i giudici della Suprema Corte, quest’ultima con l’ordinanza n. 15374 del 13/06/2018, ha affermato che “al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato”.
Inoltre, hanno continuato con:
l’ordinanza n. 5077 del 21/02/2019, è stato affermato che “In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della 1. n. 890 del 1982 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa”;
l’ordinanza n. 16601 del 20/06/2019 è stato ribadito che “In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della 1. n. 890 del 1982 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa”.