Coronavirus e giustizia: la sospensione dei termini di cui al decreto-legge è equiparabile alla sospensione feriale?

Coronavirus e giustizia: la sospensione dei termini di cui al decreto-legge è equiparabile alla sospensione feriale?

Applicazione della norma ai procedimenti pendenti-non sono sospesi i termini per le impugnazioni- invariati i termini a comparire.

Martedi 10 Marzo 2020

Nota redazionale del 18/03/2020.

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 il D.L. 18/2020 che stabilisce un periodo straordinario di sospensione dei termini processuali ed altre misure per l'emergenza coronavirus.

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Aggiornate le applicazioni per il calcolo dei termini.


Sullo schema di decreto-legge recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, mi permetto di fare le seguenti osservazioni:

ART. 1 (Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali) 1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

La lettura della disposizione non lascia adito a dubbio alcuno in merito al fatto che la sospensione dei termini, paragonata alla sospensione dei termini feriali, non afferisce a tutte le attività ma esclusivamente a quelle relative ai procedimenti già pendenti ed in corso ( “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1” – vale a dire “le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g)” ossia “ … cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;”).

La dicitura “procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari”, lascia intendere che la sospensione è limitata, diversamente da quanto è previsto per il periodo feriale, ai soli termini assegnati per la rinnovazione della notifica; per la chiamata in causa del terzo; per il deposito di note ex art. 183 cpc; ovvero per il deposito di memorie autorizzate; di comparse conclusionali e/o memorie di replica, nonché per tutte le attività per le quali ai difensori sia stato assegnato un termine per l’adempimento per cause già pendenti. E’ chiaro che tale disposizione consentirebbe di ritenere sospesi i termini previsti per la fase di svolgimento delle operazioni peritali e per il deposito.

Deve ritenersi esclusa la possibilità di trarre vantaggio dalla sospensione per il deposito dei provvedimenti da parte dei Magistrati, considerato che la sospensione dei termini non risulta applicabile nemmeno nel periodo feriale.

In ogni caso, la sospensione è limitata alle attività connesse ai procedimenti pendenti, allora si deve chiarire che si definisce pendenza della lite il lasso di tempo che inizia con l'instaurazione del procedimento giurisdizionale e si conclude con l'emissione del provvedimento finale.

La norma non fa riferimento al passaggio in giudicato ovvero alla definitività della pronuncia. Segnatamente, secondo l’art. 39 cpc il momento iniziale della pendenza del giudizio coincide, quando il processo è  introdotto con atto di citazione, con la notifica dell’atto al convenuto; quando è introdotto con ricorso, con il deposito dell'atto in Cancelleria.

Potrebbe essere riferita, allora, la  sospensione prevista dalla norma anche ai termini previsti per la proposizione delle impugnazioni ?

A modesto avviso della sottoscritta, il tenore letterale della disposizione sopra richiamata, porta ad escludere che i termini per la proposizione della impugnazione di processi già definiti, sia sospeso dalla norma .

Ciò perché se l’impugnazione non è stata ancora proposta, la lite non può ritenersi pendente  giusta quanto sopra riportato. Analogamente, quindi, deve escludersi che possano ritenersi sospesi i termini per la proposizione di qualsiasi impugnativa in sede giurisdizionale ( per le opposizioni in sede amministrativa la sospensione feriale dei termini è già inoperante) e quindi, anche per la proposizione di ricorsi al TAR ovvero per la impugnazione di provvedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie, visto che la norma fa espresso riferimento a liti già pendenti.

Quale incidenza ha la nuova norma per l’ipotesi in cui un atto di citazione risulti presentato per la notifica prima della entrata in vigore della decretazione di urgenza ma risulti pervenuto al convenuto nel periodo di sospensione?

In questo caso, poiché la pendenza della lite si viene a concretizzare proprio nel periodo interessato dal decreto, sicuramente può ritenersi sospeso il termine per la iscrizione a ruolo della causa che, conseguentemente , potrà essere effettuata dopo la scadenza di tale periodo ( cfr art. 1 comma 2 : “Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”).

Considerato che la norma, però, fa riferimento alla sospensione degli atti e non alla sospensione dei termini a comparire, a mio modesto avviso, i 15 giorni di sospensione previsti dalla disposizione non dovranno essere considerati come necessari in aggiunta ai termini fissati ad esempio dall’art. 163 cpc anche in combinato disposto con i termini di cui all’art. 318 cpc per i processi dinanzi ai Giudici di pace.

Quindi resteranno invariati i termini a comparire di gg. 60 ovvero di giorni 45 ovvero i termini maggiorati per le notifiche all’estero anche se in tali giorni ricadono anche i giorni di sospensione. Diversamente, il convenuto che debba costituirsi in un processo incardinato dinanzi al Tribunale nei 20 giorni prima rispetto alla data di udienza indicata in citazione, qualora i 20 giorni vengano a cadere nel periodo di sospensione, per non incorrere nelle decadenze di cui agli artt 167 e 38 cpc, beneficerà della sospensione stessa.

Queste semplici considerazioni, frutto di una interpretazione e non di una chiara previsione normativa, lasciano intendere come sia auspicabile una migliore formulazione della norma, per evitare possibili contrasti interpretativi.

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