Decreto ingiuntivo, opposizione e decorrenza degli interessi sul dovuto.

A cura della Redazione.
Decreto ingiuntivo, opposizione e decorrenza degli interessi sul dovuto.
Lunedi 9 Marzo 2020

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 6012/2020 precisa da quando iniziano a decorrere gli interessi nel caso in cui l'importo di un decreto ingiuntivo venga riformato all'esito del successivo giudizio di opposizione.

Il caso: M.A. interponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecce, con quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 26.174,86 in favore dell'avv. G.G., a fronte di prestazioni professionali da quest'ultimo svolte in favore dell'ingiunto in alcuni procedimenti civili.

Il Tribunale accertava l'attività effettivamente svolta dal difensore nei diversi giudizi seguiti per conto del M., quantificava il compenso dovuto per ciascuno di essi e riteneva dovuta una somma di poco inferiore a quella portata nel decreto ingiuntivo opposto, che di conseguenza revocava condannando l'opponente al pagamento dell'importo di C 23.652,09.

Propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione il legale, rilevando, per quel che qui interessa, la violazione degli artt.112 e 115 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.,c. in quanto

  • il Tribunale aveva riconosciuto la decorrenza degli interessi soltanto a partire dal deposito della sentenza, mentre il decreto li aveva riconosciuti a decorrere dall'8.6.2010;

  • ad avviso del ricorrente, poiché il M. non aveva formulato alcuna espressa richiesta di modifica del momento a decorrere dal quale dovevano essere riconosciuti gli interessi sulla somma dovuta, il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto incidere sulla statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo opposto.

Per la Suprema Corte la doglianza è infondata in quanto:

  • il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;

  • ciò comporta che quando, come nel caso di specie, l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi;

  • nel caso specifico, poi, poiché il Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria del legale, revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di quest'ultimo, il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.6012/2020

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