Con l’ordinanza n. 28861/2024, pubblicata l’8 novembre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti affinchè possa essere ritenuta perfezionata la notifica di un atto giudiziario eseguita a mezzo del servizio postale.
Venerdi 15 Novembre 2024 |
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità origina dalla domanda depositata da una cittadina all’INPS per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
All’esito della visita medica, la domanda veniva respinta e la comunicazione del rigetto veniva inviata all’assistita a mezzo raccomandata.
Avverso la decisione della commissione medica veniva impugnata dall’assistita innanzi al Tribunale.
Costituendosi nel giudizio, l’INPS eccepiva la decadenza della ricorrente dall’impugnazione essendo il ricorso proposto tardivamente oltre il termine previsto dalla legge.
Il Tribunale dava ragione all’assistita, accogliendo il ricorso da quest’ultima promosso con conseguente riconoscimento alla stessa del diritto a ricevere l’indennità di accompagnamento a decorrere dalla data del deposito della domanda amministrativa.
L’eccezione relativa alla tardività del ricorso formulata dall’INPS veniva rigettata dal Tribunale sul presupposto che l’avviso di ricevimento prodotto ai fini della prova circa l’avvenuta comunicazione all’assistita del verbale di rigetto della domanda amministrativa non era idoneo a far decorrere il termine per l’impugnazione, in quanto privo della sottoscrizione dell’incaricato alla distribuzione.
Pertanto l’INPS sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione.
LA DECISIONE: Il ricorso presentato dall’INPS è stato ritenuto infondato dai giudici della Suprema Corte i quali, nel rigettarlo, dopo aver ricordato che la notifica a mezzo posta si considera perfezionata con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale e non con la semplice spedizione, hanno precisato che:
in tema di notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna;
e’ inesistente e non nulla la notifica di un atto se sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato manca la firma dell'agente postale, in quanto la sottoscrizione rappresenta l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante;
se l'avviso di ricevimento è privo della data e la firma dell'agente postale, che attesti il compimento o il non compimento delle attività del procedimento notificatorio, la relazione di notifica va ritenuta inesistente, e dunque inesistente è la notificazione stessa senza che rilevi l'indicazione di altri elementi come il numero e la data della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito.
Dall’inesistenza della notifica, hanno concluso gli Ermellini, deriva sia l’impossibilità di ravvisare nell’avviso qualsiasi effetto fidefacente in ordine alla consegna effettuata alla persona che abbia ricevuto l’atto ed al luogo in cui la consegna sia avvenuta (effetto che si ricollega alla firma dell’incaricato della distribuzione), con conseguente inapplicabilità anche della presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c. (che presuppone un luogo certo in cui sia avvenuta la notifica).