La Cassazione tributaria nell'ordinanza n. 14883/2026 ha stabilito che il provvedimento emesso all'esito dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio — anche quando i compensi sono posti a carico dell'erario — è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 32 disp. att. c.p.p., poiché la ratio della norma è di sollevare il difensore d'ufficio dagli oneri del recupero coattivo del credito professionale, a prescindere dal tipo di procedura instaurata.
| Lunedi 25 Maggio 2026 |
Il punto centrale della decisione è che l'esenzione da bolli, imposte e spese prevista dall'art. 32 disp. att. c.p.p. a favore del difensore d'ufficio non è circoscritta alle sole azioni dirette nei confronti dell'assistito inadempiente, ma si estende a qualsiasi procedura finalizzata al recupero coattivo del compenso professionale, inclusa l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi posti a carico dell'erario.
Si tratta di un principio di prima enunciazione, in assenza di precedenti specifici di legittimità, che colma una lacuna interpretativa rilevante per tutti i difensori d'ufficio che abbiano dovuto rivolgersi allo Stato dopo il fallito recupero nei confronti del proprio assistito.
La pronuncia risolve anche il contrasto con la prassi dell'Agenzia delle Entrate, che — sulla base di una risoluzione del 2007 — aveva continuato a richiedere l'imposta di registro per tali provvedimenti.
Tizio, avvocato cagliaritano nominato difensore d'ufficio in un procedimento penale, ottenne dal giudice monocratico la liquidazione dei propri compensi nella misura complessiva di circa 3.400 euro. Non avendo potuto recuperare la somma direttamente dall'assistito inadempiente, si attivò per ottenere la liquidazione a carico dello Stato, come previsto dall'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia). A seguito di opposizione al decreto di liquidazione, il Presidente del Tribunale di Cagliari emise un'ordinanza conclusiva del procedimento contenzioso. L'Agenzia delle Entrate notificò quindi un avviso di liquidazione dell'imposta di registro per circa 210 euro, in relazione a tale ordinanza.
La Commissione tributaria provinciale di Sassari accolse il ricorso del contribuente, riconoscendo l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 32 disp. att. c.p.p. La Commissione tributaria regionale per la Sardegna ribaltò la decisione in appello, ritenendo che l'esenzione riguardasse soltanto la diversa ipotesi dell'azione diretta del difensore nei confronti del proprio cliente inadempiente, e non il giudizio contenzioso di opposizione per la liquidazione a carico dello Stato.
Tizio ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 disp. att. c.p.p., in relazione agli artt. 84,116,117 e 170 del d.P.R. n. 115/2002 e all'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice di appello aveva erroneamente limitato la portata dell'esenzione alla sola azione proposta contro l'assistito inadempiente, escludendo dal beneficio il procedimento di opposizione per la liquidazione dei compensi a carico dell'erario.
La Sezione tributaria della Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con l'annullamento dell'avviso di liquidazione.
Il ragionamento della Corte muove dalla ratio legis dell'art. 32 disp. att. c.p.p., che prevede l'esenzione da bolli, imposte e spese per «le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti». La Corte ha osservato che:
Rilevata l'assenza di precedenti specifici di legittimità, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
"In tema di registrazione degli atti giudiziari, il provvedimento adottato all'esito dell'opposizione al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. T.U. delle spese di giustizia), per la liquidazione dei compensi al difensore nominato d'ufficio ad indagato, imputato o condannato che sia rimasto inadempiente, è esente da imposta di registro in forza dell'art. 32 disp. att. cod. proc. pen., stante la ratio legis di sollevare il difensore d'ufficio dal carico degli oneri connessi al recupero forzoso dei compensi, a prescindere dal tipo di procedura instaurata per la soddisfazione coattiva del credito professionale."