Notifica degli atti impositivi a mezzo posta: normativa applicabile

Notifica degli atti impositivi a mezzo posta: normativa applicabile

Alla notifica degli atti impositivi eseguita dall’amministrazione finanziaria a mezzo del servizio postale, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/82 per la notifica degli atti giudiziari.

Mercoledi 10 Febbraio 2021

Pertanto, nel caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), in quanto il regolamento sul servizio postale ordinario non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2339/2021, pubblicata il 2 febbraio 2021.

IL CASO: La vicenda nasce dal ricorso promosso da una contribuente avverso una cartella esattoriale avente ad oggetto il mancato pagamento della Tari per sei annualità, la quale deduceva l’illegittimità della cartella impugnata per la mancata notifica dell’avviso di accertamento presupposto.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

Di diverso avviso la Commissione Tributaria Regionale la quale, decidendo sul gravame interposto dall’ente creditore lo accoglieva, rigettando, quindi, il ricorso originario promosso dalla contribuente.

I giudice tributari di appello ritenevano l’avviso di accertamento presupposto regolarmente notificato alla contribuente, secondo le comuni norme del servizio postale (art. 1, comma 161, L. n. 296/2006), per compiuta giacenza, mediante l'immissione nella cassetta postale della comunicazione di avvenuto deposito.

Pertanto, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, la contribuente, interponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 149 c.p.c. e 8 della legge n. 890/1982.

Secondo la ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale aveva errato nel ritenere regolare la notifica dell’avviso di accertamento eseguita per compiuta giacenza, nonostante non fosse stata effettuata la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, osservando che la Commissione Tributaria Regionale, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, alla notifica diretta degli atti impositivi a mezzo del servizio postale, si applicano le norme relative al servizio postale e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982 per la notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).

In detto procedimento di notificazione semplificato, hanno concluso gli Ermellini, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede che venga eseguita la comunicazione dell’avvenuta notifica, in quanto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 175 del 2018, nel ritenere la legittimità costituzionale del primo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, ha osservato che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 cpc, nel caso in cui, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, fornisca prova di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.2339 2021

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