Sinistri stradali e obbligo di comunicazione alla assicurazione a carico del danneggiato

Sinistri stradali e obbligo di comunicazione alla assicurazione a carico del danneggiato

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 1699/2021, si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dal mancato invio della raccomandata con la richiesta risarcitoria alla compagnia di assicurazione da parte del danneggiato in un sinistro stradale.

Martedi 9 Febbraio 2021

Il caso: Tizia, nel denunciare Caio, esponeva di avere riportato lesioni personali e danni materiali nell'incidente stradale in cui, mentre era alla guida dell'Audi A3, nell'intento di sorpassarla, la Renault Clio condotta da Caio, di proprieta' di Sempronio, assicurata dalla Delta Ass.ni, le tagliava improvvisamente la strada per svoltare a sinistra in una stradina di campagna non segnalata.

Caio, imputato avanti al Giudice penale di Pace di Montefiascone per rispondere del reato di cui all'articolo 590 c.p., veniva assolto; il Tribunale Penale di Montefiascone, investito del gravame ai soli effetti civili dall'odierna ricorrente, costituitasi parte civile, riformava la sentenza di prime cure, riteneva Caio responsabile nella misura dell'80% del verificarsi dell'incidente, lo condannava in solido con Delta Ass.ni, responsabile civile, al risarcimento dei danni a favore della parte civile, rimetteva la liquidazione degli stessi ad altra separata sede.

Tizia quindi proponeva ricorso ex articolo 702 c.p.c. dinanzi al Tribunale per ottenere la liquidazione del danno; a seguito di dichiarazione di incompetenza, il giudizio veniva riassunto avanti al Giudice di Pace, che, in parziale accoglimento della domanda attrice, accertata la pari responsabilita' dei conducenti nella causazione del sinistro, condannava in solido i convenuti a risarcire Tizia al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 4.497,92.

Tizia ricorre in appello: il Tribunale, accogliendo l'eccezione di improcedibilita' della domanda per non avere Tizia inviato la preliminare richiesta risarcitoria alla compagnia di assicurazioni, nelle forme previste dal Codice delle Assicurazioni Private, articoli 145, 148 e 149, dichiarava improcedibile la domanda.

Tizia propone ricorso per Cassazione, rilevando che l'invio della richiesta, oggetto di eccezione, avrebbe dovuto, nel caso concreto, essere considerata ultronea, atteso che:

  • la compagnia di assicurazione, prima che fosse incardinato il giudizio civile, aveva ricevuto un atto, il cui contenuto, sia con riferimento all'oggetto della richiesta sia con riferimento alle ragioni della domanda, era da ritenersi piu' esaustivo rispetto a quanto prescritto dal Codice delle Assicurazioni;

  • infatti nell'ambito del precedente processo penale, la compagnia era stata citata in giudizio quale responsabile civile, ricevendo atto di citazione a giudizio, nel quale risultavano descritte l'intera dinamica del sinistro, le ragioni e l'entita' della richiesta di risarcimento articolata della parte civile costituita.

    Per la Cassazione, la doglianza è fondata e merita accoglimento: sul punto osserva che:

    a)  ove l'istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni Private, articolo 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta;

    b) l'onere imposto al danneggiato può ritenersi soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purche' altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunita' di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volonta' del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilita' e la fondatezza delle richieste;

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.1699 2021

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