La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14385 del 27 maggio 2019 si pronuncia in merito alle conseguenze processuali nel caso in cui il danneggiato di un sinistro stradale abbia inviato la richiesta di risarcimento danni solo “per conoscenza” alla compagnia di assicurazione poi citata in giudizio.
Il caso: P.G. rimaneva coinvolto in un incidente, quale terzo trasportato, su un motociclo condotto da M.P., assicurato dalla Cattolica Ass.ni, il quale veniva investito da una vettura guidata da M.D., a sua volta assicurato con la Nuova Tirrena Ass.ni.
Il difensore di P.G. - terzo trasportato sul motorino- inviava, nei termini di legge, una richiesta di risarcimento, ai sensi dell'articolo 22 I. 990 del 1969 alla Nuova Tirrena, e per conoscenza, alla Cattolica Ass.ni, con cui ventilava una responsabilità esclusiva del conducente della vettura, M.D., e chiedeva il risarcimento da parte "di chi di dovere”.
Sia il giudice di primo grado che il giudice di appello ritenevano che la richiesta di risarcimento dei danni fosse rivolta esclusivamente alla Nuova Tirrena ed a D., suo assicurato, e che, pur inviata per conoscenza alla Cattolica, non costituisse una valida richiesta nei confronti di quest'ultima, cosi che la domanda verso tale ultima assicurazione era dichiarata improcedibile per violazione dell'articolo 22 I. 669 del 1990, allora vigente.
P.G. ricorre in Cassazione contestando il ragionamento svolto dal giudice di appello; la Suprema Corte, nel ritenere fondata la doglianza, osserva che:
scopo della norma (art. 22 I. 669 del 1990) nell'imporre l'onere della comunicazione di una richiesta di risarcimento, almeno sessanta giorni prima di iniziare l'azione, è quello di agevolare una definizione della controversia che eviti il giudizio, e dunque di consentire all'assicuratore di valutare se accettare la richiesta di risarcimento oppure no
non è però onere del danneggiato di ricostruire la fattispecie secondo il corretto criterio di imputazione, e ciò a maggior motivo nel caso in cui l'imputazione della responsabilità è soggettivamente complessa;
nel caso di scontro tra veicoli, che la legge presume avere pari responsabilità (art. 2054 cod. civ.), la tesi del danneggiato che il danno debba invece imputarsi ad uno solo di essi, non incide sulla condizione di procedibilità della domanda nei confronti dell'altro, purché quest'ultimo abbia avuto conoscenza della volontà del danneggiato di conseguire il risarcimento;
l'interpretazione della volontà del creditore, e di tanto si tratta nel caso in esame, per stabilire se abbia preteso il risarcimento anche da Cattolica, va condotta tenendo conto di tutti gli elementi contenuti nella dichiarazione di volontà, compreso il recapito dei tale dichiarazione alla predetta società;
la tesi contraria non terrebbe conto del comportamento complessivo della parte, ai fini della ricostruzione della sua volontà, non considerando la partecipazione che il danneggiato ha voluto dare a Cattolica Assicurazioni della sua richiesta di risarcimento.
Cassazione civile ordinanza n.14385/2019