Responsabilita' civile art. 2054: la prova liberatoria puo’ essere raggiunta anche in via indiretta

Responsabilita' civile art. 2054: la prova liberatoria puo’ essere raggiunta anche in via indiretta

La prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.

Lunedi 3 Giugno 2019

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13672 del 21.05.2019 aggiunge un importante chiarimento al dibattito giurisprudenziale sul carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, II comma,  c.c. in caso di scontro tra i veicoli: Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (tra le tante, Cass. n. 4648/1999). Con la precisazione che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (Cass. n. 5226/2006, Cass. n. 9550/2009)…

Il giudice di appello, sulla scorta di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie e condividendo il convincimento raggiunto dal primo giudice, ha accertato l'esclusiva responsabilità della R., evidenziando l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per invasione improvvisa (causa distrazione) della carreggiata in cui procedeva l' O., tanto da essere stata essa R. soltanto attinta da "contravvenzione ex art. 143 C.d.S. ..

Nè i precedenti ivi citati (tra cui, Cass. n. 477/2003 e Cass. n. 343/1996) - secondo cui, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso - confliggono con i principi sopra ricordati, posto che questi ultimi consentono di ritenere comunque raggiunta la prova liberatoria anche in via indiretta, ciò che, nella specie, il giudice di appello ha reputato in base alle anzidette circostanze (come detto, in forza di valutazione di fatto non fatta oggetto di specifica e idonea doglianza), tra cui anche quella, inerente direttamente alla condotta della danneggiata, non attinta, proprio nell'immediatezza del sinistro, da alcuna contestazione di infrazione al codice della strada”.

La presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054, II c.c.v., (L’art. 2054, II comma, così recita: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”) ha carattere sussidiario e si applica allorquando non è possibile in concreto accertare il grado di colpa di ciascuno dei conducenti nella produzione del sinistro ovvero quando, sempre, in concreto non si è in grado di ricostruire le modalità del sinistro. Il carattere sussidiario della presunzione pari responsabilità è stato enunciato nuovamente dalla Cassazione Civile nell’ordinanza n. 3696/2108 ove si legge: “…

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai primi due motivi del ricorso e, assorbito il terzo, deve essere rinviata per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione che dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:

1) "il giudice di merito deve indicare, nella motivazione della sentenza, in modo chiaro, logico e sintetico gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento attraverso un completo esame delle prove raccolte e la loro disamina logico-giuridica, in modo da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, tenendo conto, ove sia giudice d'appello, dei limiti posti dal principio devolutivo";

2) "nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente……Ciò consentirebbe di superare la presunzione di colpa concorrente, pur nell'ambito interpretativo dell'art. 2054 c.c., comma 2, che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, postula il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità, "dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente". (cfr. Cass. 21130/2013; Cass. 124/2016)”.

L’art. 2054 c.c.v , I e II comma, va, quindi, letto unitamente a quelle norme del codice della strada che esaminano i comportamenti a cui sono tenuti gli utenti della strada – ad esempio art. 141, 142, 145 codice della strada -  per verificare in concreto la condotta dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e il loro rispetto degli obblighi, generici o specifici, della prudenza e della diligenza nella guida dei veicoli al fine di determinare l’apporto di ciascuno dei conducenti nella causazione del sinistro.

La giurisprudenza di legittimità ha richiesto ai giudici di merito di valutare comparativamente i comportamenti dei conducenti dei veicoli coinvolti e la loro osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia, al fine di determinare il loro apporto causale nella produzione del sinistro; ha evidenziato, poi, in particolare, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità come fosse importante la c.d. prova liberatoria richiesta ex art. 2054, I comma;

il principio  è stato ribadito dalla Suprema Corte nell’ ordinanza n. 12283 del 09-05-2019:

“ Erroneamente, tuttavia, la Corte ha fatto discendere da detto accertamento la responsabilità esclusiva dell'incidente in questione in capo al M. per avere invaso la corsia preferenziale dell'autobus, addebitando così illegittimamente allo stesso ricorrente anche la mancata prova dell'esatta velocità di detto autobus e comunque della conformità della velocità alle condizioni previste ed esistenti; in tal modo, infatti, la Corte ha violato la norma di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, secondo cui "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli…Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, in altra composizione, che dovrà valutare alla stregua dell'art. 2054 c.c., comma 2, la ricostruzione in fatto già operata in detta sentenza, e, per il caso che non risulti adeguatamente evidenziata una condotta di guida del conducente dell'autobus tale da potersi dire che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovrà riconoscere la corresponsabilità, ferma la graduazione di essa”.

La 13672/2019 apporta, quindi,  un importante ulteriore tassello, come si diceva, alla questione della sussidiarietà ex art. 2054 c.c., II comma, e alla prova liberatoria ex art. 2054, I comma,  perché consente di accertare indirettamente , anche senza una prova diretta e specifica , il rispetto degli obblighi previsti dal codice della strada e, permette di acquisirlo attraverso la valutazione del comportamento tenuto dal conducente del veicolo antagonista; la violazione delle norme comportamentali previste dal codice della strada può essere la causa esclusiva dell’incidente e da queste può desumersi il comportamento lecito del conducente del veicolo danneggiato e così superare la presunzione di pari responsabilità nella produzione dell’incidente.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.13672/2019

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