Autovelox: l'approvazione dell'apparecchio non è equiparabile all'omologazione

A cura della Redazione.
Autovelox: l'approvazione dell'apparecchio non è equiparabile all'omologazione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 ha fatto chiarezza sui requisiti che deve avare l'autovelox ai fini della validità del verbale di accertamento.

Martedi 23 Aprile 2024

Il caso: Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione di Tizio avverso il verbale di accertamento della Polizia locale in ordine alla violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s., per aver superato, con il suo veicolo, il limite di velocità (viaggiando a 97 km orari) su una strada tangenziale in cui era prescritto il limite di 90 Km orari, con accertamento eseguito a mezzo apparecchiatura RED & SPEED-EVO-L2 (matr. 179) installata in postazione fissa, di proprietà dell’Amministrazione comunale.

Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rigettava il gravame del Comune confermando la legittimità della pronuncia di primo grado, con la quale era stato annullato il verbale opposto, poiché l’accertamento dell’indicata infrazione era avvenuto con la citata apparecchiatura elettronica senza che fosse stata preventivamente omologata ai sensi di legge, non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva di tale mezzo di rilevazione, siccome non equipollente all’omologazione ministeriale.

Il Comune ricorre in Cassazione, confutando la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto equivalenti i procedimenti di approvazione e di omologazione al fine di considerare legittimo l’accertamento della violazione di cui all’art. 142 c.d.s. sul superamento dei limiti di velocità eseguito – nel caso di specie - con apparecchio autovelox non omologato ma assoggettato a regolare approvazione, assumendo che tale distinzione non trova riscontri nel coacervo normativo innanzi richiamato.

Per la Cassazione la censura non è fondata: sul punto, dopo aver richiamato la normativa in vigore, la Suprema Corte osserva a chiarimento quanto segue:

a) è condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;

b) l’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s.

c) l'art. 45, comma 6, c.d.s. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione: al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l’appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l’inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l’accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 10505 2024

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