CdS: nessuna distanza minima tra il segnale di preavviso e l'autovelox

CdS: nessuna distanza minima tra il segnale di preavviso e l'autovelox

Qual'è l'efficacia probatoria del verbale di accertamento di una sanzione amministrativa e qual'è la distanza che deve intercorrere tra il segnale di preavviso e il dispositivo di rilevamento della velocità?

Su tali problematiche ha fatto chiarezza la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7949/2017.

Mercoledi 12 Aprile 2017

Il caso: un avvocato propone opposizione a sanzione amministrativa elevata per violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S.; il Giudice di Pace in primo grado respinge l'opposizione, decisione che viene confermata anche dal tribunale quale giudice di appello.

Il legale propone quindi ricorso per Cassazione: 1) per violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., nonchè dell'art. 383 reg. C.d.S., comma 1, in quanto nel verbale mancava la esatta indicazione della località ove sarebbe avvenuta l'infrazione; 2) per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 6 bis, quanto alla postazione del preavviso del posto di controllo per il rilevamento della velocità: infatti per il ricorrente, una segnalazione ad una distanza di 1250 metri dal luogo di rilevamento è preavviso inadatto per gli utenti della strada.

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, precisa quanto segue:

A) nel giudizio di opposizione a processo verbale di contestazione della violazione del codice della strada, il verbale di accertamento della contestata violazione fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, che lo ha redatto, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, nonchè, limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso e alle dichiarazioni delle parti;

- nel caso in esame, pertanto, trattandosi di infrazione dei limiti di velocità accertati a mezzo autovelox, il verbale prova, sino a querela di falso, che l'autovelox sia stato adoperato nel luogo e tempo indicato, ed abbia fornito all'agente accertatore i dati in esso riportati;

- nel verbale contestato era indicata sia la denominazione della strada che l’altezza della stessa, e pertanto risulta priva di fondamento la doglianza, nella specie formulata dal ricorrente, in merito alla mancanza in loco dei segnali di progressiva distanziometrica;

B) quanto al secondo motivo di impugnazione, la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata;

- il fatto che però nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza;

- nel caso in esame, parte resistente ha dimostrato che la segnalazione si trovava 1.250 metri prima del punto di rilevamento, distanza ritenuta congrua dal giudice di appello;

- ai sensi del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento: la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;

- è necessario che tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento non vi sia una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, nè assume rilievo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.

Allegato:

Cass. civile Sez. II Sentenza del 28/03/2017 n.7949

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