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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
Dott. SABATO Raffaele - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25311/2013 proposto da:
L.H., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato CHIARA PACIFICI, rappresentato e difeso dall'avvocato L.H.;
- ricorrente -
contro
COMUNE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato CHRISTOPH BAUR;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 572/2013 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 01/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
uditi gli Avvocati Pacifici e Scafarelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
L'avvocato L.H. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza n. 572/2013 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 01/07/2013, che aveva rigettato l'appello proposto dallo stesso L.H. contro la sentenza n. 816/2010 del Giudice di pace di Bolzano. Il giudizio concerne opposizione a sanzione amministrativa ex art. 142 C.d.S., comma 8, proposta con ricorso del 14 maggio 2010. Nel disattendere le ragioni dell'opposizione e confermare la decisione di primo grado, il Tribunale di Bolzano affermava che il verbale di contravvenzione indicasse con precisione data, ora e luogo della contestata violazione ("(OMISSIS)"), superando le critiche dell'appellante circa la dicitura "(OMISSIS)", operata non in ettometri, come previsto dall'art. 129 reg. C.d.S., comma 2. Il Tribunale attribuiva quindi valenza a quanto affermato nel verbale, secondo cui il rilevamento della velocità era segnalato 1250 metri prima, conformemente al disposto dell'art. 142 C.d.S.. Sul terzo motivo d'appello, l'impugnata sentenza osservava che il Comune di (OMISSIS) avesse dimostrato che l'apparecchiatura di misurazione mobile della velocità (autovelox 104/c) fosse regolarmente abilitata all'uso. Il Comune di (OMISSIS) si difende con controricorso. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c.. ...
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