Con l'ordinanza n. 8244/2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla tipologia di azioni risarcitorie ammissibili in caso di sinistro verificatosi in area privata.
Martedi 23 Aprile 2024 |
Il caso: La soc. Delta conveniva avanti al tribunale Tizio e la compagnia di assicurazione Alfa deducendo:
- di essere proprietaria di un autocarro, assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla compagnia di assicurazione Alfa;
- che il suddetto mezzo veniva urtato e danneggiato da un veicolo di proprietà di Tizio mentre si trovava nel piazzale antistante la sede della società attrice e da quest’ultima adibito allo scarico dei materiali”; -)
- che la compagnia di assicurazione Alfa, richiesta del risarcimento ai sensi dell’art. 149 cod. ass., non vi aveva provveduto; chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito in conseguenza del fatto sopra descritto.
La Compagnia di assicurazione Alfa si costituiva eccependo che il sinistro era avvenuto in un’area non equiparabile alla strada pubblica, con conseguente inapplicabilità delle regole sull’assicurazione r.c.a. e, con esse, dell’azione diretta contro l’assicuratore (ivi compreso quello del danneggiato, quando venga citato ex art. 149 cod. ass.).
Il Tribunale accoglieva la domanda attrice; la Corte d'Appello, adita dalla compagnia di assicurazione accoglieva il gravame e rigettava la domanda.
La soc. Delta ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondate le censure della ricorrente, osserva quanto segue:
a) le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui l’art. 122 cod. ass. deve essere interpretato in modo conforme al diritto comunitario, con la conseguenza che “per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”;
b) l’art. 122 cod. ass. è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni: quella diretta contro l’assicuratore del responsabile (art. 144 cod. ass.); l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato (art. 149 cod. ass.); l’azione nei confronti dell’UCI (art. 126 cod. ass.); l’azione contro l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia (art. 283 cod. ass.); l’azione contro il commissario liquidatore dell’impresa in l.c.a. che sia stato autorizzato a liquidare i sinistri;
c) l’azione accordata al danneggiato contro il proprio assicuratore, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., non è un’azione contrattuale, in quanto l'esistenza di un contratto assicurativo è solo il presupposto legittimante di quella domanda, ma non la fonte del diritto fatto valere;
d) il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo, e dunque l’azione promossa dal danneggiato contro il proprio assicuratore è la stessa azione prevista dall’art. 144 cod. ass., alla quale la legge assegna un diverso debitore.