La vicenda nasce dall’impugnazione di un’ordinanza prefettizia che aveva condannato il presunto trasgressore del limite di velocità a pagare il doppio della condanna edittale: sicché costui, ai sensi dell’art. 205 CDS, adiva il competente Giudice di Pace per la declaratoria di nullità o di annullabilità del prodromico verbale.
In primo luogo il Giudice non togato, insieme alla dichiarazione di contumacia dell’organo statale, constatava che l’ordinanza impugnata non era stata sufficientemente e adeguatamente motivata poiché non aveva offerto elementi probatori in ordine all’elevazione del provvedimento, così come imposto dall’art. 6 comma 11 D.L. 150/2011; quanto al merito, invece, si rilevava che l’art. 3 del D.L. 117/2007 convertito nella L. 160/2007 prevede espressamente l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità e che, nella fattispecie, nel verbale, la dichiarazione che tale incombente era stato rispettato, era del tutto assente, in palese violazione dell’art. 142 C.D.S.
In particolare, in materia di accertamento di violazione di norme sui limiti di velocità attraverso apparecchiature elettroniche, la norma prevede espressamente l’obbligo di collocazione di segnali stradali o dispositivi illuminati con un anticipo adeguato da garantirne il tempestivo avvistamento; oltre alla detta mancata osservazione dell’onere probatorio incombente sull’amministrazione, il Giudice adito ha inoltre rilevato l’assenza di mancata prova sulla obbligatorietà della taratura periodica dell’apparecchio che aveva rilevato la presunta infrazione che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 ha ritenuto necessaria per rendere legittimo l’accertamento della violazione dei limiti di velocità: principio poi graniticamente adottato anche da Cassazione n. 9645/2016.
Per tali motivi, verbale prodromico e ordinanza prefettizia sono stati annullati e, data la contumacia dell’amministrazione convenuta e l’autodifesa tecnica del ricorrente, le spese legali compensate.