Fallimento datore di lavoro: sufficienti il cud e le buste paga per provare il credito del lavoratore?

Fallimento datore di lavoro: sufficienti il cud e le buste paga per provare il credito del lavoratore?

La Certificazione Unica (ex modello Cud), essendo documentazione di provenienza pubblica, e le buste paga sono documenti idonei a fornire la prova del credito da parte del lavoratore in sede fallimentare.
Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10041/2017 pubblicata in data 20 aprile 2017.

Mercoledi 3 Maggio 2017

IL CASO: un lavoratore a seguito della dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro depositava istanza di ammissione al passivo del fallimento chiedendo il riconoscimento del suo credito pari a due mensilità e al trattamento di fine rapporto. La domanda veniva rigettata. Avverso il provvedimento di esclusione proponeva opposizione il lavoratore. L’impugnazione veniva rigettata dal Tribunale il quale sosteneva che il lavoratore non aveva fornito idonea prova documentale del credito in quanto le buste paga e le certificazioni uniche (ex modelli CUD) non erano sufficienti, essendo necessario depositare anche il certificato contributivo INPS dal quale si poteva desumere l’esistenza e l’effettiva durata del rapporto di lavoro subordinato. Avverso il provvedimento del Tribunale, il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell’art. 2697 codice civile in quanto le buste paga e le certificazioni uniche (ex modelli CUD) relativi all’intera durata del rapporto e la lettera di licenziamento erano sufficienti a provare l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato. Nessuna difesa veniva svolta dal Fallimento intimato.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, ritenendo fondata la censura, ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato con rinvio ad altro Tribunale in diversa composizione, ed ha osservato che:

1. Le certificazioni Uniche (ex modelli CUD) di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell’opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all’art. 2704 c.c.

2. In ordine alla efficacia probatoria delle buste paga come affermato con una recente sentenza della stessa Cassazione, “In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, né la sottoscrizione “ per ricevuta” apposta dal lavoratore implica, in modo univoco, l’intervenuto pagamento delle somme indicate nei menzionati prospetti” (Cass. N. 17413 del 2015).

In altri termini la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento giurisprudenziale secondo il quale le certificazioni Uniche (ex modelli CUD) e le buste paga hanno piena efficacia probatoria della sussistenza del rapporto di lavoro tra il lavoratore e il datore di lavoro dal quale provengono e quindi sono sufficienti al primo al fine di ottenere in sede fallimentare il riconoscimento degli stipendi non percepiti e il trattamento di fine rapporto.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 20/04/2017 n.10041


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