Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 20/04/2017 n.10041

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 20/04/2017 n.10041
Mercoledi 3 Maggio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11428/2014 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 140 presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARINEO, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL;

- intimato -

avverso il decreto n. 789/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata l'01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 11428 del 2014 si osserva:

Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposto da Carmine Bonario in ordine ad un suo credito retributivo (due mensilità ed il Tfr per Euro 7.662.) per aver lavorato come operaio di quinto livello per la società fallita s.r.l. (OMISSIS) dal 2002 al 2006.

Secondo il giudice del merito l'opponente non ha fornito idonea prova documentale avendo prodotto le buste paga ed i CUD ma non il certificato contributivo INPS da quale desumere l'esistenza e l'effettiva durata del rapporto di lavoro subordinato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Bonario deducendo violazione dell'art. 2697 c.c., sul rilievo di aver provato adeguatamente l'esistenza e la durata del rapporto oltre che l'ammontare del credito avendo prodotto oltre a 29 buste paga anche i modelli CUD dal 2003 al 2007 (relativi all'intera durata del rapporto) ed alla lettera di licenziamento.

La censura è manifestamente fondata dal momento che effettivamente la documentazione prodotta comprova l'esistenza, la durata e la retribuzione relativa al rapporto. In particolare i modelli CUD di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell'opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all'art. 2704 cod. civ.. ...

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