Autovelox: nulla la multa se non e’ indicata l’autorizzazione del prefetto all’installazione

Autovelox: nulla la multa se non e’ indicata l’autorizzazione del prefetto all’installazione

E’ nulla la multa per eccesso di velocità elevata con l’autovelox se nel verbale non sono indicati gli estremi del provvedimento del Prefetto che autorizza l’installazione dell’apparecchio.

Venerdi 31 Marzo 2023

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8690, pubblicata il 28 marzo 2023.

IL CASO: Un automobilista proponeva ricorso avverso un verbale notificatole da un Comune per eccesso di velocità rilevato con l’autovelox.

L’automobilista ne deduceva l’illegittimità in quanto nel verbale non era stato indicato il decreto prefettizio che autorizzava l’installazione dell’apparecchio.

Il Comune, costituendosi in giudizio, depositava il suddetto provvedimento e il Giudice di Pace rigettava il ricorso dell’automobilista. La decisione di primo grado veniva confermata dal Tribunale in sede di appello.

Pertanto, l’automobilista investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo, fra i vari motivi, l’erroneità della decisione dei giudici di merito, evidenziando che, ai fini della legittimità del rilevamento elettronico della velocità sulle strade extraurbane secondarie, fosse necessaria l’indicazione nel verbale del provvedimento di autorizzazione del Prefetto all’installazione dell’apparecchio e l’illegittimità del verbale impugnato non era venuta meno a seguito del deposito da parte del Comune del provvedimento del Prefetto nel corso del giudizio.

LA DECISIONE: La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso promosso dall’automobilista e nell’accoglierlo con rinvio della causa al Tribunale ha ribadito il principio secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertate mediante autovelox, l'indicazione del decreto prefettizio costituisce requisito di legittimità del verbale di accertamento. La sua mancanza, ove si proceda ad una contestazione differita della violazione amministrativa, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa, impedendo al destinatario del verbale di ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa

La mancanza del predetto provvedimento, hanno concluso gli Ermellini, non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione. Di conseguenza il vizio di legittimità non viene meno con la produzione, da parte del Comune, del decreto prefettizio nel giudizio di primo grado.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.8690 2023

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