La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 776 del 19 gennaio 2021 si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata individuazione prefettizia delle strade su cui installare autovelox nel verbale di contestazione della sanzione per superamento dei limiti di velocità.
Venerdi 22 Gennaio 2021 |
Il caso: Il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Arborea notificava a Tizio un verbale di contestazione per la violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 8; il verbale veniva impugnato da Tizio con ricorso, resistito dal suddetto Comune, al Giudice di Pace di Terralba, il quale annullava il verbale, motivando la decisione con il fatto che nel verbale notificato dal Comune mancava qualsiasi riferimento agli estremi del decreto prefettizio L. n. 168 del 2002, ex articolo 4, di individuazione delle strade ove era consentito il rilevamento della velocita' con dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata.
Il Comune proponeva appello avanti al Tribunale, che in riforma della prima decisione, rigettava la proposta opposizione al verbale.
Tizio ricorre quindi in Cassazione, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (articolo 2 C.d.S.), per la mancata indicazione nel verbale impugnato di ogni riferimento al decreto prefettizio su citato.
Per la Cassazione, la censura è fondata:
a) nel verbale di contestazione opposto non vi era alcun riferimento al necessario decreto prefettizio L. n. 168 del 2002, ex articolo 4, di individuazione delle strade ove era consentito il rilevamento della velocita' con dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata;
b) la violazione del suddetto obbligo finirebbe per consentire un illegittimo ed arbitrario potere, da parte della P.A. e dei suoi addetti, di installare autovelox illimitatamente;
c) l'ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocita' e' circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, cosi' come classificate dall'articolo 2 C.d.S; di conseguenza nelle strade non rientranti - come quella del caso in esame - fra quelle innanzi dette (ovvero quelle classificate come E ed F dall'articolo 2 cit.) e' sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei Limiti di velocita';
d) "pertanto, la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non e' rimediabile nella fase dell'opposizione.
Cassazione civile ordinanza n.776 2021