Rigetto del reclamo contro la sentenza di fallimento e decorrenza del termine per il ricorso in Cassazione

Rigetto del reclamo contro la sentenza di fallimento e decorrenza del termine per il ricorso in Cassazione
Venerdi 22 Gennaio 2021

Secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge fallimentare, contro la sentenza dichiarativa di fallimento, il debitore o qualunque interessato può proporre reclamo alla Corte di Appello che decide con sentenza. Avverso la sentenza che rigetta il reclamo, il reclamante può proporre ricorso per cassazione.

Sulla decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 568/2021, pubblicata il 14 gennaio 2021.

IL CASO: Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, il Tribunale dichiarava il fallimento di una società consortile. Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quest’ultima proponeva reclamo innanzi alla Corte di Appello.

Il reclamo veniva dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale per essere stato proposto tardivamente oltre il termine dei trenta giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’articolo 18 della legge fallimentare.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione, la quale ha osservato che la comunicazione da parte della cancelleria, a mezzo della posta elettronica certificata, del testo integrale della sentenza della Corte di Appello che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, della legge fallimentare.

Il meccanismo previsto dall’art. 18 della citata legge, hanno concluso, gli Ermellini, “ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.568 2021

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