Con l’ordinanza 16778, pubblicata il 13 giugno 2023, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica irrituale di un atto giudiziario a mezzo di posta elettronica certificata (pec).
Mercoledi 21 Giugno 2023 |
IL CASO: Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione promossa da un avvocato avverso un ordinanza di ingiunzione ricevuta da un comune per la violazione del regolamento di acustica, per aver il legale installato, al di fuori del proprio studio professionale, un impianto generatore di calore i cui motori superavano i limiti di emissioni sonore previsti.
Il Comune, rimasto soccombente, adiva il Tribunale impugnando la decisione di primo grado.
Il legale si difendeva eccependo la tardività del gravame per essere stato proposto oltre il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., decorrente della notifica della sentenza impugnata, che era stata eseguita a mezzo pec.
Diversamente dal Giudice di Pace, il Tribunale dava ragione al Comune accogliendo l’appello con conseguente rigetto dell’opposizione promossa dal legale.
Relativamente all’eccezione di tardività dell’appello, il Tribunale la rigettava, evidenziando che nessuna idonea prova era stata fornita dal legale sulla notifica della sentenza di primo grado, non avendo quest’ultimo prodotto il file in formato EML, al fine di consentire al giudice di verificare la relata e il contenuto della notifica (che avrebbe dovuto essere la copia conforme della sentenza) oltre alla ricevuta di consegna.
Pertanto, il legale investiva della questione la Corte di Cassazione.
LA DECISIONE: Il ricorso del legale è stato ritenuto fondato dai giudici di legittimità i quali, decidendo nel merito, hanno dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Comune, ritenendolo tardivamente proposto.
Nel decidere la controversia, gli Ermellini, sulla questione relativa alla ritualità della notifica degli atti giudiziari eseguita a mezzo pec hanno ribadito i seguenti principi di diritto:
"L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Sez. U -, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018);
"La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale”. (Sez. 3 -, Sentenza n. 10138 del 29/03/2022);
"Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi della l. n. 53 del 1994, art. 9, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo". (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021).