La presenza solo formale in udienza dell'avvocato non esclude il diritto al compenso

A cura della Redazione.
La presenza solo formale in udienza dell'avvocato non esclude il diritto al compenso

Deve essere retribuito l'avvocato che si limita a presenziare all'udienza mentre gli atti difensivi sono stati predisposti dal cliente-avvocato.

Martedi 20 Giugno 2023

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16748/2023.

Il caso: L'avv. Mevia conveniva in giudizio Caio, Tizio, Lucilla e Sempronia per sentirli condannare al pagamento delle proprie competenze professionali in relazione all’attività prestata in un giudizio civile svoltosi innanzi al Tribunale di Salerno.

Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che dall’istruttoria svolta era emerso che l’Avv. Mevia aveva ricevuto la procura per ragioni di cortesia, ovvero per evitare che il resistente Avv. Tizio comparisse come difensore di sé stesso in un giudizio in cui era direttamente coinvolto ma le scelte processuali erano state assunte dal medesimo unitamente ad altro collega.

I convenuti ricorrono in Cassazione deducendo una erronea regolamentazione delle spese di lite;. l'avv. Mevia resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale, con il quale censura l’ordinanza per violazione dell’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria, per avere il Tribunale, dopo aver accertato lo svolgimento effettivo dell’attività difensiva da parte della ricorrente che aveva partecipato a tre udienze, omesso di liquidare il compenso per l’attività svolta.

La Cassazione, nell'accogliere il ricorso incidentale, precisa che:

a) Nel caso di specie, il Tribunale, pur avendo accertato che l’Avv. Mevia aveva svolto attività difensiva in favore dei controricorrenti, partecipando a tre udienze ha omesso di liquidare il compenso per tale attività;

b) Si tratta di affermazioni inconciliabili in quanto, per un verso si riconosce che l’attività difensiva è stata esercitata e, per altro verso, si nega il compenso;

c) Peraltro, a nulla rileva che si sia trattato di “presenza formale” in udienza, in cui l’Avv.Mevia si era limitata a riportarsi agli atti difensivi in quanto si tratta, in ogni caso, di attività svolta dal difensore che deve essere retribuita: la natura dell’attività prestata, le questioni giuridiche affrontate in udienza ed il pregio dell’attività svolta incidono sul quantum del compenso del difensore.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 16748 2023

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