Il Tribunale di Pescara ha stabilito che, nelle cause di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, oltre al foro generale è utilizzabile il foro alternativo dell'obbligazione ex art. 12 quater L. n. 898/1970, individuato nel luogo di esecuzione della prestazione, a prescindere dalla liquidità del credito.
| Lunedi 21 Settembre 2026 |
Il passaggio di maggiore interesse riguarda l'ambito di applicazione del foro alternativo previsto per le obbligazioni derivanti dal divorzio: la pronuncia conferma che tale foro, pensato per agevolare il creditore, è invocabile anche quando la controversia riguardi la sola quantificazione delle quote spettanti a più creditori di un'unica prestazione già determinata nel suo ammontare complessivo.
La decisione chiarisce inoltre che l'eventuale contestazione sulla "liquidità" del credito non è sufficiente a escludere l'operatività del foro speciale.
La sig.ra Tizia, ex coniuge del sig. Sempronio, deceduto, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. n. 898 del 1970, chiedendo l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità maturata in favore della coniuge superstite, sig.ra Caia, e la condanna dell'INPS a corrispondere direttamente tale quota in suo favore.
Tizia era stata coniugata con Sempronio per ventinove anni, mentre Caia lo era stata per ventiquattro anni, fino al decesso di lui. La ricorrente evidenziava di trovarsi priva di redditi propri e di aver sempre fatto affidamento, in costanza del rapporto e dopo il divorzio, sull'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge.
Sia l'INPS sia la sig.ra Caia si costituivano in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del tribunale del luogo di residenza della coniuge superstite. Nel merito, le resistenti chiedevano comunque, in subordine, una quantificazione della quota che tenesse conto delle rispettive posizioni.
Il Tribunale ha innanzitutto qualificato la domanda come rientrante nell'alveo dell'art. 9 della L. n. 898 del 1970, richiamando il principio secondo cui le controversie relative alla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato non hanno natura previdenziale, riguardando la quantificazione di quote in applicazione dei criteri fissati dalla legge sul divorzio, e non il rapporto assicurativo con l'ente previdenziale.
Su questa premessa, il Collegio ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale. Richiamando l'art. 12 quater della L. n. 898 del 1970 - che, sul modello dell'art. 20 c.p.c., attribuisce competenza anche al "giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio" - il Tribunale ha affermato che tale foro alternativo è utilizzabile da chi agisce per ottenere la propria quota della pensione dell'ex coniuge deceduto, trattandosi di uno strumento pensato per agevolare la tutela dei diritti patrimoniali derivanti, anche indirettamente, dal divorzio.
Quanto all'obiezione sulla mancanza di liquidità del credito, il Tribunale ha osservato che l'ammontare complessivo della pensione è già determinato per legge al momento del decesso e che il giudizio ha ad oggetto unicamente la sua ripartizione tra gli aventi diritto; non vi è quindi un problema di illiquidità idoneo a escludere l'applicabilità del foro speciale. Il Collegio ha inoltre respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla coniuge superstite, evidenziando come la sentenza, avendo natura costitutiva, incida direttamente sulla sua quota di pensione, rendendola parte necessaria del giudizio.
Definita la questione di competenza, il Tribunale ha applicato, nel merito, i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, fondati in via principale sulla durata dei rispettivi matrimoni, temperata da correttivi equitativi quali:
Applicando tali criteri, il Tribunale ha tenuto conto non solo della maggiore durata del matrimonio della ricorrente, ma anche della sua condizione di disabilità grave e della pregressa e prolungata convivenza con il defunto, elementi ritenuti prevalenti rispetto alla più recente e minore fragilità psichica documentata dalla coniuge superstite. Ne è derivata l'attribuzione alla ricorrente del 70% della pensione, con il residuo 30% riconosciuto alla coniuge superstite.