Assegno di divorzio in un’unica soluzione: l’ex coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità?

Assegno di divorzio in un’unica soluzione: l’ex coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità?
Mercoledi 26 Settembre 2018

Non ha diritto alla pensione di reversibilità l’ex coniuge al quale è stato versato l’assegno di divorzio in un’unica soluzione, in quanto presupposto per avere il diritto alla quota della pensione di reversibilità è quello di essere titolare di assegno divorzile al momento del decesso dell’ex coniuge.

Questo è quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22434/2018, pubblicata il 24 settembre scorso, affermando il seguente principio di diritto: “ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, la titolarità dell’assegno, di cui all’articolo 5 della stessa legge 1 dicembre 1970 n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione».

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Articolo 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898

1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se ij tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

IL CASO: la vicenda esaminata dalle Sezioni Unite nasce dalla sentenza con la quale la Corte di Appello nel confermare la decisione emessa dal Tribunale ha negato ad un ex coniuge il diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità avendo percepito l’assegno divorzile in un’unica soluzione.

Secondo la Corte territoriale, ai fini del riconoscimento del diritto alla quota della pensione di reversibilità è necessario che il requisito della titolarità dell’assegno deve essere attuale. In altri termini, secondo in Giudici di legittimità, al momento in cui sorge il diritto alla pensione di reversibilità deve essere in atto una prestazione periodica in favore dell’ex coniuge.

Pertanto, avverso la sentenza della Corte di Appello l’ex coniuge proponeva ricorso per Cassazione.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, stante il contrasto giurisprudenziale di legittimità in merito alla natura giuridica del diritto alla pensione di reversibilità e il terzo comma dell’articolo 9 della legge n. 898/1970, secondo il quale presupposto per il diritto alla pensione di reversibilità è la titolarità dell’assegno di divorzio, ha rimesso la questione al Primo Presidente, che a sua volta ha rimesso la causa alle Sezioni Unite.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite nell’affermare il suddetto principio di diritto hanno risolto il contrasto giqrisprudenziale, rigettato il ricorso promosso dall’ex coniuge ed evidenziato che:

  1. La Corte Costituzionale nell’interpretare il terzo comma dell’articolo 9 della legge n. 898/1970 ha affermato che la funzione solidaristica della pensione di reversibilità ha una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell’ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Quindi, uno dei suoi necessari elementi genetici è quello della titolarità attuale dell’assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell’esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati;

  2. Presupposto per l’attribuzione della pensione di reversibilità è il venir meno di un sostegno economico che veniva apportato in vita dal coniuge o ex coniuge scomparso e la finalità’ è quella di sopperire alla suddetta perdita;

  3. La condizione che l’ex coniuge non sia “passato a nuove nozze” prevista dall’articolo 9 della legge n. 898/1970, conduce a correlare il diritto alla pensione di reversibilità all’attualità della corresponsione dell’assegno divorzile;

  4. L’espressione “titolare dell’assegno” contenuta nel terzo comma del suddetto articolo, presuppone sempre la concreta e attuale fruibilità ed esercitabilità del diritto di cui si è titolari. Un diritto che è già stato corrisposto completamente, invece, non è più attuale è concretamente fruibile o esercitabile, perché in esso si è esaurita la titolarità;

  5. Preclude la proponibilità di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico da parte del coniuge beneficiario la corresponsione dell’assegno una tantum, senza che ciò equivalga a negare il carattere autonomo e di natura previdenziale del diritto dell’ex coniuge al concorso sulla pensione di reversibilità.

Allegato:

Cassazione Sezioni Unite sentenza n.22434/2018

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