CTU e obbligo di motivazione del Giudice che ne recepisce le conclusioni

CTU e obbligo di motivazione del Giudice che ne recepisce le conclusioni

Con la sentenza n. 21504 del 13 settembre 2018 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla necessità o meno che il giudice esponga in modo specifico le ragioni del suo convincimento in relazione agli esiti della CTU.

Giovedi 27 Settembre 2018

Il caso: Nell'ambito di un procedimento instaurato da più soggetti. per la cessazione di immissioni moleste e dannose prodotta da una fabbrica, il Tribunale di Lodi, all'esito dell'istruttoria, condannava la convenuta alla esecuzione di una serie di opere finalizzate ad eliminare o, almeno, minimizzare le immissioni diffuse nocive, prevedendo la sospensione dell'attività produttiva nell'eventualità in cui i dati di rilevazione mensili avessero evidenziato valori non a norma, ed a pagare in favore degli attori la somma di Euro 10.000,00 per ciascuno, ad eccezione di C.P., in favore del quale veniva riconosciuto il maggiore importo di Euro 15.000,00.

La Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello, condannava la convenuta ad elaborare un piano di gestione dei solventi approvato dall'ARPA ed a pagare, in favore di ciascuno degli attori persone fisiche, la somma di Euro 8.000,00, rigettando la domanda risarcitoria proposta dalla C. S.r.l..

La società convenuta ricorre in Cassazione, lamentando, tra l'altro, che  nè il tribunale nè la corte d'appello “avevano disposto una verifica diretta, mediante rilevazioni sul posto, delle immissioni intollerabili o pericolose, nonostante le sue espresse richieste in tal senso, e per aver l'impugnata pronuncia, da un lato, confermato le argomentazioni del CTU basate sull'ipotizzata, ma non verificata, presenza di "picchi" di emissione e di valori estremi e, conseguentemente, di un danno e, dall'altro, non considerato che era mancata la prova di un danno alla salute....- La corte d'appello (alla stessa stregua del tribunale), nel rigettare la richiesta di CTU nei termini da essa indicati, sarebbe venuta meno all'obbligo di porre a fondamento della sua decisione le prove proposte dalla convenuta-appellante che avrebbero, a suo dire, consentito di accertare in concreto, e non in via meramente ipotetica, l'assenza delle denunciate immissioni”.

La Corte di Cassazione, nel ritenere inammissibile la doglianza, ribadisce quanto segue:

a) per quanto concerne la c.t.u., rappresenta ormai un principio consolidato quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate;

b) il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte; 

c) di conseguenza, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto , n. 5.

Allegato:

Cassazione civile Sez. II Sentenza n. 21504 del 31/08/2018

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